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19.11.2021 - tributi

BONUS EDILIZI – NUOVO MODELLO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello di opzione per la cessione o per lo sconto, per tutti i bonus edilizi ordinari, con visto di conformità obbligatorio.

Le novità sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, Prot. n.312528/2021, che approva il nuovo Modello di comunicazione dell’opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L’aggiornamento operativo si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021 (cd. D.L. antifrode), in vigore dal 12 novembre scorso, ed in corso di conversione in legge.

In particolare, il D.L. antifrode ha, tra l’altro, reso obbligatori sia il visto di conformità, sia l’asseverazione sulla congruità delle spese per esercitare le opzioni per la cessione/sconto in fattura dei bonus fiscali in edilizia applicati nelle misure ordinarie, intervenendo sull’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (cd. D.L. rilancio).

Al riguardo, il Provvedimento n.312528/2021 chiarisce, con una modifica alle Istruzioni al nuovo Modello di opzione per la cessione o sconto in fattura, che la compilazione della sezione “Visto di conformità” «è sempre obbligatoria» non solo in caso di interventi agevolati con il Superbonus, ma anche con i bonus edilizi ordinari (cfr. Istruzioni – come si compila – punto 4).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’invio dell’opzione per i bonus edilizi ordinari deve essere effettuata, così come già previsto ai fini del Superbonus:

per gli interventi sulle unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web o i canali online dell’Agenzia delle Entrate;

per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, ovvero dall’amministratore del condominio (direttamente o attraverso un intermediario abilitato), mediante il servizio web o i canali online dell’Agenzia delle Entrate.

Resta fermo che, nel modello di opzione, le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”, devono essere compilate solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus (cfr. Istruzioni – come si compila – punto 5).

Il medesimo Provvedimento approva anche le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello di opzione.

Per una migliore comprensione delle novità, l’ANCE trasmette il testo normativo che evidenzia le modifiche alla disciplina del Superbonus e dei bonus fiscali ordinari, introdotte dal D.L. 157/2021 e contenute nel DDL di Bilancio 2022 (atto n. 2448/S), in corso di esame parlamentare.

 

 


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