BIM – DEFINITO L’AGGIORNAMENTO DEL D.M. 560/2017 – NUOVE SCADENZE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI E CRITERI PREMIALI PER I PROGETTI, ANCHE DEL PNRR E DEL PNC
Si informa che lo scorso 2 agosto è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, il Decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312 emanato ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis, che modifica il precedente decreto del MIT 1° dicembre 2017, n. 560 sul BIM e introduce, in generale, una diversa tempistica di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici e, nello specifico, punteggi premiali per l’uso del BIM negli appalti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante Governance del PNRR (c.d. Decreto Semplificazioni-bis) arriva la pubblicazione del primo decreto attuativo che riguarda uno degli aspetti probabilmente più importanti per l’attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, la digitalizzazione.
Il nuovo Decreto ha 4 finalità:
- dare attuazione all’articolo 48, c. 6, del Decreto Semplificazioni bis, che prevede l’individuazione di regole e specifiche tecniche per l’uso del BIM;
- introdurre ulteriori modifiche e chiarimenti al DM 560/2017 volte ad assicurare la piena operatività del sistema per l’uso di metodi e strumenti elettronici;
- individuare i criteri premiali per l’uso del BIM, che le stazioni appaltanti possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dei progetti finanziati con il PNRR e il PNC.
- creare, nel più vasto e discusso processo di riforma delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti, una committenza pubblica digitalizzata in grado di generare richieste specifiche, di carattere computazionale, indirizzate alle diverse catene di fornitura presenti nel mercato delle costruzioni, anche per quanto attiene ai contratti pubblici.
Prima di illustrare le disposizioni del nuovo decreto del MIMS, è opportuno ricordare le norme che riguardano l’utilizzo del BIM nei contratti pubblici:
- l’art. 23, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che per la progettazione di lavori pubblici chiede di assicurare “la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”;
- l’art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che prevede che “le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h)”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560che, come previsto dal citato comma 13 dell’art. 23 del Codice, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti.
Il nuovo Decreto del MIMS n. 312, le cui disposizioni sono in vigore dal 3 agosto u.s., si compone di soli 2 articoli:
- Art. 1 – Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560;
- Art. 2 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.
Analizzando in dettaglio il nuovo provvedimento, si rileva che l’articolo 1 del decreto introduce modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del D.M. non regolamentare 560/2017, ed in particolare:
- all’Art.2 (Definizioni) sono introdotti alcuni chiarimenti relativamente alla dizione di modelli informativi, desumibili dalla norma internazionale ISO EN UNI 19650, nonché viene chiarito, nell’ambito della procedura di gara, il concetto di “piano di gestione informativa” che deve essere sottoposto alla stazione appaltante da parte dell’affidatario.
- all’Art.3 (Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti) viene chiarito cosa si intende per “atto organizzativo”. Gli adempimenti preliminari sono le condizioni che le Stazioni Appaltanti devono assolvere per fare ricorso al BIM. Come noto essi sono tre:
▪ adozione di un piano di formazione del personale;
▪ definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software;
▪ assunzione di un atto organizzativo.
L’atto organizzativo è definito come “il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”.
Il D.M. 560/2017 consentiva alle Stazioni Appaltanti di adottare facoltativamente il BIM – ovvero anche nel caso in cui, in ragione della tipologia di opera o del suo valore, non avessero l’obbligo di farvi ricorso – “purchè avessero adempiuto” agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 3 del medesimo DM, già sopra richiamati.
Il nuovo DM favorisce il ricorso, anche sperimentale, al BIM da parte delle Stazioni Appaltanti: è sufficiente che gli adempimenti preliminari siano inseriti nella programmazione (lo stabilisce la modifica all’art. 5).
- all’Art.4 (Interoperabilità) si introduce un miglioramento lessicale ma anche concettuale passando dalla dizione “modello” a “modello informativo”, dizione oramai largamente utilizzata anche nelle progettazioni private.
- All’Art.6, che fissa le scadenze temporali dell’obbligatorietà sulla scorta degli intervalli di importi posti a base di gara e della sussistenza della natura di complessità dei lavori, sono introdotte modifiche sia relative all’importo dei lavori che alla relativa progressione temporale, per tenere in conto del periodo emergenziale trascorso nonché della complessità dell’adozione di metodi e strumenti informativi nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti. Infatti nel caso di una semplice manutenzione, l’adozione di strumenti informativi presupporrebbe la preliminare digitalizzazione del cespite, con aggravio di spesa ed un aumento del tempo necessario. Diverso è il caso di una opera nuova o di una manutenzione straordinaria per opere di grosso importo, dove la digitalizzazione dell’esistente diventa un vantaggio nella futura gestione della manutenzione, nel corso del ciclo di vita dell’opera.
Inoltre, le modifiche al Decreto fanno in modo di evitare un eventuale strappo tra digitalizzazione delle costruzioni e condizioni effettive del settore imprenditoriale di riferimento. Infatti, le nuove scadenze rallentano il cronoprogramma dell’obbligatorietà della modellazione digitale nelle gare pubbliche e utilizzano il meccanismo dei punteggi premiali anche in chiave di opportunità. Una prematura obbligatorietà sarebbe stata fatale per l’intero comparto, oltre che per la concorrenza, esponendo peraltro le amministrazioni ai rischi di un percorso organizzativo e di formazione ancora, per la maggior parte, non concluso.
In particolare, adesso il calendario è il seguente:
(all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono sostituite dalle seguenti scadenze):
- d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni) a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”
Si può notare che l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia del milione di Euro.
- all’Art.7 (Capitolato), che rappresenta il nucleo fondante del D.M. 560/17, sono introdotti da un lato semplici chiarimenti, e dall’altro il richiamo alle specifiche tecniche, richiamate dal D.L. 77/21.
In questo articolo 7 viene attribuita alla stazione appaltante, già nel D.M. 560/2017 ma ora ancor di più, il ruolo di agente determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato informativo che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e la loro progressione, finalizzati alle fasi successive alla progettazione, cioè la esecuzione dei lavori, le attività di manutenzione e, più in generale, la gestione dell’opera e delle attività in essa ospitate, a seconda delle diverse specificità contrattuali.
Sono inserite le seguenti modifiche degne di nota:
- il modello relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti, che, secondo il DM 560/2017, doveva essere incluso nel Capitolato, diventa facoltativo (“può” essere incluso).
- al comma 4, primo periodo, la parola: “elettronico” è soppressa e il secondo periodo di seguito riportato: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale.” è sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.” meglio chiarendo il criterio da adottarsi in caso di eventuali incoerenze;
- al comma 5 le parole: “modello elettronico” sono sostituite dalle seguenti: “modello informativo”, nuova definizione introdotta all’art. 2 del DM 560 del 2017.
Infine, con il nuovo comma 5 bis dell’art. 7, allo scopo di garantire uniformità di utilizzazione del BIM, viene precisato che le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
- “norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO”, che al momento, nella materia digitale, non sono previste, ma che occorre citare nel caso si dovesse verificare nel futuro tale possibilità;
- “norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO come, ad esempio, le recenti norme UNI EN ISO 19650”, che introducono aspetti gestionali e metodologici con il supporto di processi tecnologicamente avanzati;
- “norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI”, come ad esempio la serie UNI 11337 che alla parte n.6 introduce appunto il Capitolato Informativo.
Tali aspetti vengono così spiegati anche nella Relazione Esplicativa del Decreto in esame.
Con il successivo comma 5-ter viene altresì chiarito che in assenza delle norme tecniche di cui al precedente comma 5 bis, possano essere utilizzati documenti normativi di comprovata validità, esattamente come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Viene, infine, introdotto dal nuovo decreto un articolo 7bis (Punteggi premiali) che elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo (non è un elenco tassativo!), possibili criteri di premialità quali l’integrazione degli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa, compresa la cantierizzazione e l’uso di strumenti innovativi di realtà aumentata. Come previsto dall’art. 48, comma 6 del D.L. n. 77/2021 già richiamato, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri vengono citati, a titolo esemplificativo:
- proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
- proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
- proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
- proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
- previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
- proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
- previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
- previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Le Stazioni Appaltanti potranno riferirsi all’elenco ipotizzato dal Ministero in maniera non tassativa, a criteri analoghi o ad altri criteri, ideati secondo la logica che emerge chiaramente dalla previsione in questione, che è quella di rendere strumentale la digitalizzazione agli obiettivi che le amministrazioni si prefiggono di ottenere una volta che il contratto sia aggiudicato. I criteri premiali, per la loro natura chiarificatrice, possono essere utilizzati da tutte le amministrazioni, anche da quelle non statali. Alcuni dei criteri prescelti nella esemplificazione si adattano sia alle gare di sola progettazione – criterio sub b) d) f) h), sia a quelle di soli lavori – criterio sub c); d); e) f) g)) – sia agli appalti integrati.
Sarà necessario che le stazioni appaltanti prevedano nei contratti di appalto meccanismi di controllo di quanto effettivamente offerto dal concorrente e premiato in gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto dell’impegno preso dall’impresa aggiudicataria potrà equivalere ad un grave inadempimento e portare fino alla risoluzione del rapporto contrattuale.
I criteri premiali esemplificati dal Ministero potranno essere applicati dalle amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro discrezionalità, sia per le opere PNRR, in cui la progettazione in BIM non è obbligatoria, sia per le gare su progetto definitivo già in BIM, e anche al di fuori delle opere del PNRR.
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Rimane inteso che, per le parti non espressamente modificate, resta evidentemente in vigore quanto previsto dal D.M. 560/2017.
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (3 agosto 2021), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
In allegato, si pubblica il testo del decreto in parola.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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