ANCHE SE LA PROCEDURA È SVOLTA SUL MEPA, AI FINI DEL DECORSO DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE SU “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DELLA STAZIONE APPALTANTE
(Consiglio di Stato, Sez. III, 25/10/2021, n. 7146)
…omissis…
Il motivo deve essere disatteso.
Al riguardo, infatti, si devono condividere le argomentazioni del primo giudice, il quale ha rilevato che la pubblica amministrazione ha eccepito ritualmente (cfr. pag. 3 memoria difensiva) che la deliberazione di aggiudicazione approvata definitivamente con deliberazione n. 1848 del 15.12.20, era stata, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente “ Amministrazione Trasparente” (sub voce Bandi di gara e Contratti, sub voce informazioni sulle singole procedure), ai sensi dell’art 29, co.1, del D.lgs. 50/16, come attestato nello stesso provvedimento in calce al dispositivo (cfr. pag. 7 all. 2 in atti fasc. primo grado), e non può certo essere ascrivibile alla condotta dell’Azienda il ritardo che ha causato l’intempestività del ricorso da parte di ……….
Tale conclusione è poi confermata dalla nota n. ………., prodotta in udienza dalla difesa della …………., portante aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi art. 36 co 2 lett. b. per l’affidamento della fornitura in oggetto e nella quale viene allegata l’immagine dello schermo (cd. screen shoot) delle schede relative alla pubblicazione sulla sezione del sito Web Aziendale “Amministrazione Trasparente – bandi Gara delle schede relative alla procedura in contestazione.
La censura deve essere perciò respinta.
…omissis…
In allegato:
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 ottobre 2021, n. 7146
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