ABUSI EDILIZI – SANZIONE PECUNIARIA – CRITERIO DI CALCOLO
Consiglio di Stato, sez. VI, 10/06/2021, n. 4463
Per il calcolo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 del Dpr 380/2001 si deve fare riferimento alla legge sull’equo canone. Gli abusi edilizi devono sempre essere demoliti per ripristinare la legalità. In molti casi, però, gli abusi sono talmente integrati nella costruzione che la loro demolizione comporterebbe un danno anche alle parti realizzate in modo legittimo. Il Comune allora impone una multa alternativa alla demolizione. La multa deve essere quantificata correttamente per evitare sia l’arricchimento senza giusta causa di chi ha commesso l’abuso, sia multe eccessive e non proporzionali all’illecito. In base all’articolo 34, comma 2, del Testo Unico dell’edilizia quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, si applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge 392/1978 che regola l’equo canone ed è irrilevante che il principio non sia più utilizzato nelle locazioni. Il Testo Unico dell’edilizia, infatti, è successivo alla riforma dell’equo canone, ma non si è voluto adeguare al nuovo regime. La quantificazione della sanzione deve quindi essere operata sulla base degli articoli da 14 a 22 della L. 392/1978, quindi sulla base del costo di produzione vigente al momento dell’abuso e applicata solo alla superficie abusiva.
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