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02.07.2021 - tecnica

ABUSI EDILIZI – DEMOLIZIONE – DECORSO DEL TEMPO

Consiglio di Stato, sez. VI, 07/06/2021, n. 4319

Il decorso anche di un lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere all’amministrazione di provvedere in via sanzionatoria in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria extra ordinem. Necessitano del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli culturali. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire devono essere demolite. L’ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non determina invalidità dell’atto finale quando per la natura vincolata dell’attività il privato non adduca elementi istruttori idonei a dimostrare che la partecipazione procedimentale avrebbe inciso sul contenuto sostanziale della determinazione finale.

 

 


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