AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SU LAVORO DIPENDENTE – CHIARIMENTI APPLICATIVI – CIRCOLARE 14 DICEMBRE 2020, N. 29
Come si ricorderà, il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 31, finalizzato all’introduzione di misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, di seguito meglio illustrate, destinate, a loro volta, a ridurre la tassazione sul lavoro.
Con circolare diramata il 14 dicembre scorso, nettamente in ritardo rispetto alle decorrenze normativamente previste per le due misure, l’Amministrazione finanziaria ha finalmente fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo al riguardo.
Trattamento integrativo
La prima misura, di carattere strutturale, consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef e riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021. Esso spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
Ulteriore detrazione fiscale
La seconda misura riconosce, invece, per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro.
L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Strutturalità o temporaneità della singola misura
Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come il trattamento integrativo costituisca una misura di carattere strutturale, a differenza dell’ulteriore detrazione fiscale, che, nell’originaria formulazione della norma, è stata configurata come una misura temporanea, spettante solo per le prestazioni rese dal 1°luglio al 31 dicembre 2020, adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
A tal riguardo, si segnala, tuttavia, per completezza di informazioni, che la successiva Legge di Bilancio 2021, come modificata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 178, è intervenuta rendendo strutturale anche tale seconda misura (v. Newsletter ANCE Brescia n. 1/2021 del 09/01/2021).
Ruolo del sostituto di imposta
Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone, eventualmente, in sede di conguaglio la spettanza.
Nella presente nota, evidenziamo, in particolare, i passaggi della circolare di maggior interesse per i datori di lavoro al fine di consentire loro di svolgere correttamente il proprio ruolo di sostituto di imposta.
Ambito di applicazione del trattamento integrativo
Detto incidentalmente che beneficiari potenziali del trattamento integrativo sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato, per quanto di maggior interesse delle imprese edili, dai redditi di lavoro dipendente o ad esso assimilati quali quelli provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero da tirocinio, la circolare chiede al datore di verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:
– tipologia di reddito prodotto;
– importo del reddito complessivo, in quanto, per aver diritto al trattamento di cui trattasi, è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno di riferimento non superiore a 28.000 euro, da considerarsi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e avuto riguardo ai casi particolari delineati nel testo della circolare;
– sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, poiché, come illustrato dall’Agenzia, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa, da considerarsi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale
L’Agenzia ricorda preliminarmente come il decreto in commento riconosca ai titolari di alcune tipologie di redditi un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Potenziali beneficiari della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dalle medesime tipologie di reddito che consentono di accedere al trattamento integrativo.
L’ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro, assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
L’Agenzia conferma che, nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro, trova applicazione il trattamento integrativo.
La formula da seguire per determinare l’ammontare della detrazione viene sintetizzato dall’Agenza attraverso la tabella di seguito riportata:
Reddito (euro) | Ulteriore detrazione (euro) |
Oltre 28.000 fino a 35.000 | 480 + [120*(35.000 – reddito complessivo) / 7.000] |
Oltre 35.000 fino a 40.000 | 480 * (40.000 – reddito complessivo) / 5.000 |
Adempimenti del sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta, al ricorrere delle condizioni previste, riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.
L’Agenzia specifica che i sostituti d’imposta riconoscono le predette misure senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020, determinando la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
Pertanto, il datore di lavoro deve effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi derivanti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
Pertanto, il sostituto di imposta non deve procedere al riconoscimento delle misure di cui al Decreto qui in commento solo se il lavoratore abbia espressamente richiesto di non vedersi erogato il trattamento integrativo e/o l’ulteriore detrazione.
I chiarimenti amministrativi evidenziano come, in mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell’attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, il sostituto debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposto lorda. Pertanto, sempreché ci sia capienza di imposta lorda nell’attribuzione della ulteriore detrazione fiscale, l’importo massimo dell’agevolazione spettante viene sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente spettanti; l’importo complessivo così determinato è quindi portato in diminuzione dell’imposta lorda fino a concorrenza della stessa.
Ricordiamo che, per espressa previsione normativa, il trattamento integrativo spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020», mentre l’ulteriore detrazione fiscale spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020»; entrambi i benefici sono rapportati «al periodo di lavoro».
Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il trattamento integrativo previsto per il 2020 per un importo pari a euro 600 e l’ulteriore detrazione fiscale prevista solo per il 2020 per un importo determinato secondo la tabella sopra riportata, devono essere rapportati alla durata del rapporto di lavoro, considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020, composto da 184 giorni: di conseguenza, l’importo delle predette misure agevolative effettivamente spettante al lavoratore per il 2020 deve essere determinato dividendo l’ammontare previsto dalla norma per ciascuna delle due misure per 184 e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni lavorati nel secondo semestre 2020.
Peraltro, l’Agenzia ammette che la ripartizione del beneficio complessivamente spettante tra i periodi di paga possa avvenire applicando vari criteri, purché oggettivi e costanti, che consentano di ripartire l’intero importo del beneficio spettante tra le retribuzioni dell’anno di riferimento. Di conseguenza, fermo l’importo del trattamento integrativo pari a 600 euro, lo stesso potrà essere erogato, ad esempio, per un importo pari a 100 euro al mese per ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020 ovvero a 120 euro su cinque mesi.
Nell’affrontare il rapporto tra il precedente bonus Irpef e il nuovo trattamento integrativo, la circolare chiarisce che, nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al predetto bonus per le prestazioni rese nel primo semestre 2020, il relativo importo deve essere determinato rapportando i giorni di spettanza dell’agevolazione al numero dei giorni dell’anno solare, mai superiore, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, a 181, nonostante il 2020 fosse un anno bisestile.
Salvaguardia del bonus Irpef e del trattamento integrativo
L’Agenzia ricorda che, per effetto delle previsioni del c.d. “Decreto Rilancio”, per l’anno 2020, i benefici in argomento spettano anche nel caso in cui il lavoratore abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e su quelli ad essi assimilati sopra indicati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, il sostituto d’imposta riconosce i benefici in argomento, se spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal c.d. “Decreto Cura Italia” assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, il sostituto d’imposta deve valutare la riduzione del reddito causata dalla fruizione dei predetti ammortizzatori sociali solo dopo aver verificato, sulla base della retribuzione effettivamente percepita, che l’imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati è “incapiente”, ossia di importo inferiore a quello delle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi redditi.
Se così fosse, il sostituto d’imposta deve tener conto della retribuzione contrattuale per la determinazione del reddito di lavoro dipendente che deve essere preso in considerazione al fine di verificare il requisito della “capienza”, fermo restando che per la determinazione dell’importo del bonus Irpef, eventualmente in tal modo spettante, dovrà tener conto della retribuzione effettivamente percepita. L’ammontare della retribuzione contrattuale assunto per la verifica della spettanza dei benefici è indicato nella Certificazione Unica.
Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale non spettanti
L’Agenzia, nel ribadire che i sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso, specifica che i lavoratori che non avessero i presupposti per il riconoscimento dei benefici in argomento, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al proprio sostituto, il quale, a sua volta, potrà recuperare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione eventualmente erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.
Infatti, per espressa previsione normativa, i datori di lavoro devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi datori sono tenuti al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.
La circolare, poi, chiude illustrando le modalità di effettuazione dei recuperi delle misure eventualmente riconosciute e non spettanti, per la cui spiegazione rimandiamo direttamente al testo dettagliato e chiaro diramato dall’Agenzia delle Entrate.
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