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07.02.2020 - urbanistica

UN PARERE NEGATIVO DELLA SOVRINTENDENZA DEVE ESSERE DETTAGLIATAMENTE MOTIVATO

TAR Veneto, sentenza n. 108/2020 del 30/01/2020

Il Tribunale amministrativo veneto, con la sentenza depositata il 30 gennaio scorso, ha bocciato il comportamento della Sovrintendenza di Verona, Rovigo e Vicenza. Il caso trae origine dall’autorizzazione per un intervento di installazione, all’esterno di un negozio, del motore per garantire la climatizzazione interna dei locali, richiesta dal proprietario di un ristorante. Richiesta l’autorizzazione paesaggistica, l’imprenditore aveva ottenuto parere favorevole dal Comune, mentre dalla Sovrintendenza è arrivato un parere negativo, motivato con il fatto che «l’intervento non è compatibile con i valori espressi dall’ambito paesaggistico vincolato».
Il Tar ha ritenuto questa motivazione inaccettabile. «La motivazione del parere – si legge nella sentenza – è comunque carente in relazione ad elementi rilevanti che erano stati rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del manufatto, il suo posizionamento a ridosso del soprastante poggiolo del piano primo, e la disponibilità alla installazione di mascheratura e sistemi di mimetizzazione con la parete, tutti elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità, che tuttavia è stato formulato senza averli considerati, o almeno senza dare conto di averlo fatto».
Sebbene riguardi un piccolo intervento, la decisione del Tribunale ha valenza generale e si applica in tutti i casi in cui un sovrintendente venga chiamato ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica di un’opera. I no alle opere devono essere motivati. Valutando la compatibilità di un intervento con i vincoli paesaggistici i sovrintendenti devono spiegare nel dettaglio perché quel progetto non va realizzato.
«L’amministrazione – conclude la sentenza – non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela. Mentre nella fattispecie la interferenza negativa con il prospetto dell’edificio, che è l’unica ragione concreta espressa nel parere, non dice nulla circa l’effetto sul quadro d’insieme che è l’unico oggetto della tutela».


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