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18.12.2020 - tributi

SUPERBONUS – CHIARIMENTI ENEA SUI MATERIALI ISOLANTI

 

L’ENEA ha pubblicato una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico utilizzati negli interventi che accedono agli incentivi fiscali.

In particolare, la nota specifica che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, dal bonus Facciate quando l’intervento è influente energeticamente e dal Superbonus 110%, bisogna rispettare:

  • i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o da eventuali regolamenti regionali;
  • i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche, differenziate per zone climatiche.

ENEA ricorda che:

  • per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti ecobonus”) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del Decreto 6 agosto 2020.

Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio oggetto dell’intervento si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodi di calcolo”.

I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

I prodotti da costruzione, compresi gli isolanti, devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento europeo N. 305/2011 e del D.Lgs 106/2017. Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, Il regolamento 305/2011 prevede la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la marcatura CE.

È bene sottolineare che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

Nel caso di materiali isolanti omogenei, in commercio si possono trovare:

 

Prodotti marcati CE

In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati ?D (o resistenza termica RD).

Il valore di lambda dichiarato ?D in DoP deve essere valutato secondo i metodi previsti dalle specifiche norme tecniche armonizzate (Norma Armonizzata o Documenti per la Valutazione Tecnica Europea – EAD-). Tali norme prevedono delle valutazioni in condizioni standard con elaborazioni statistiche e controllo di produzione.

Nella tabella A alla Nota ENEA è riportato l’elenco delle norme armonizzate esistenti, per vari materiali isolanti, alla data del 2 dicembre 2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.

 

Prodotti senza marcatura CE

In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

In tal caso Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” indica che qualora nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.

Su questo punto la Nota ENEA fornisce indicazioni specifiche per il produttore per la valutazione di materiali isolanti, ricordando che una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto.

Nel caso dei materiali isolanti riflettenti, i valori di resistenza termica indicati dal produttore devono essere valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.

Infine, qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011, i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.

 

 


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