SUPERBONUS 110% – PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 8 AGOSTO 2020
Si rende disponibile, di seguito, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, che stabilisce le modalità operative per la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti ai bonus fiscali al 110% e per fruire dello “sconto in fattura” (artt.119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020), con allegato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, e la circolare illustrativa n. 24/E dell’8 agosto 2020, emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Con questo, viene completato il quadro della disciplina attuativa delle suddette agevolazioni che, pertanto, dopo l’approvazione dei due Decreti attuativi sui requisiti tecnici e sul modello asseverazioni, possono ora trovare ampia e definitiva operatività.
Il Provvedimento conferma la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato.
In particolare, la comunicazione:
– per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
– per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
– deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020;
– per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
Allegati:
Provv-_artt-_119-121_DL_Rilancio_08-08-2020
Circolare_n-_24_del_8_agosto_2020
Opzione_mod
Opzione_istr
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