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13.11.2020 - lavori pubblici

SUBAPPALTO – IPOTESI DI MODIFICHE ALLA NORMATIVA – AUDIZIONI ANAC E AGCM ALLA CAMERA

Si informa che nei giorni scorsi si sono svolte le audizioni presso le Commissioni riunite Ambiente e Politiche Ue, presso l’Aula della Commissione Ambiente della Camera aventi ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell’Unione europea.

Sono state audite, tra gli altri, anche l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Autorità Anticorruzione (Anac)

In primis, durante la propria audizione, l’Antitrust italiana, come hanno già fatto più volte la Commissione e la Corte di Giustizia europee, ha chiesto al Governo di rimuovere i vincoli sul subappalto. Considerata la giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ritiene opportuna una modifica normativa su 3 step volta a:

-eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile;

-prevedere l’obbligo in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all’identità dei subappaltatori;

-consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all’utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguite e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell’identità dei subappaltatori.

E’ intervenuta poi l’Anac lo scorso10 novembre. In sintesi le proposte di Anac sono:

–           il tetto generale del 30% sul subappalto (ora al 40% per effetto del decreto Sblocca-cantieri) deve essere cancellato ma no a sub-affidamenti 100% , sì ai tetti in casi specifici;

–           qualificazione stazioni appaltanti centrale per evitare infiltrazioni e migliorare la spesa.

Nel corso dell’intervento Busia, presidente Anac, non ha mancato di proporre soluzioni specifiche per adeguare le nostre norme alle richieste europee, ma ha anche insistito molto sulla necessità di rafforzare ruolo e competenze delle stazioni appaltanti, invitando con forza a rimettere al centro del dibattito il tema della razionalizzazione dei centri di spesa.

Un uso intelligente del Recovery fund non può prescindere dalla destinazione di risorse per l’assunzione di personale qualificato all’interno delle amministrazioni e per investire nella digitalizzazione delle procedure di gara, sinonimo di trasparenza e semplificazione.

  • Cancellare il tetto massimo generico sul subaffidamenti

Anac sottolinea che bisogna spostare il baricentro della legislazione sul subappalto dalla quantificazione delle soglie ai controlli da parte delle stazioni appaltanti. Inoltre, ha chiarito come l’addio al tetto generico del 30-40% sui subaffidamenti non è rinviabile dopo le prese di posizione dell’Europa (lettera di messa in mora della Commissione, due sentenze contrarie della Corte Ue). Bisogna però che i controlli della Pa siano «effettivi», altrimenti si ricade nel doppio errore di cancellare le soglie e «ipotizzare controlli che poi non sono reali». Di qui la richiesta di riprendere il filo della qualificazione e alla digitalizzazione delle stazioni appaltanti e di dedicare una parte delle risorse del Recovery plan a questo obiettivo.

  • No al subappalto al 100%

Cancellare le soglie non vuol dire autorizzare i subappalti al 100 per cento. Non è questo che chiede la Corte di Giustizia. Si cadrebbe nel paradosso di contrastare con la logica stessa del subappalto che punta a tutelare le Pmi. Si tratterebbe infatti una cessione di commessa senza gara. Anche la direttiva Ue parla di “parti del contratto” da subaffidare.

  • Più responsabilità ai subaffidatari, soglie ok in casi specifici

Diverse le proposte di Anac per rispondere in modo immediato alle obiezioni europee.

La prima è quella di recuperare una quota di responsabilità delle imprese che lavorano a valle del contratto. Oggi l’unico di titolare di responsabilità piena nei confronti della stazione appaltante è l’impresa principale. La proposta è quella di recuperare una quota di responsabilità dei subappaltatori al superamento di certe soglie di affidamento da stabilire per legge. Sarebbe, secondo Anac, un modo per avere garanzie in più e maggiori controlli. Via libera anche alla possibilità per le stazioni appaltanti di fissare soglie specifiche ai subaffidamenti con i bandi di gara, in casi specifici, da motivare. Busia ha offerto ai parlamentari quattro esempi: natura del contratto, condizioni del mercato (rischio di intese tra le imprese), categorie superspecialistiche e attività considerate dalle norme come ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.

  • Dichiarazioni preventive, ma senza recuperare la «terna»

L’ultima raccomandazione di Busia è stata quella di far anticipare in gara alle imprese i nomi dei subappaltatori e le parti del contratto che si intende affidare a valle, ma senza recuperare l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori, che ha dato tanti problemi in passato. Piuttosto l’idea sarebbe quella di autorizzare le imprese a indicare «eventualmente fino a tre nomi» di subappaltatori in anticipo con l’obiettivo di facilitare i controlli da parte delle stazioni appaltanti.

Al contempo l’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea della camera dei Deputati ha elaborato il dossier n. 41 “Contenzioso UE in materia di subappalto” relativo alla Procedura di infrazione n. 2018/2273.

Il 24 gennaio 2019, si ricorda, la Commissione europea ha trasmesso al Governo italiano una lettera di costituzione in mora nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale ha contestato all’Italia l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno (in larga parte contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016) in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni (direttiva 2014/23), agli appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e agli appalti pubblici nei settori speciali(direttiva 2014/25).

Successivamente, il 27 novembre 2019, la Commissione europea ha indirizzato all’esecutivo una lettera di costituzione in mora complementare, rilevando che i problemi di conformità sollevati in precedenza non erano ancora risolti e individuando ulteriori disposizioni della legislazione italiana non conformi alle citate direttive.

Il Governo italiano ha comunicato l’intenzione di apportare modificazioni alla legislazione vigente, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea, fornendo elementi di informazione e di chiarimento rispetto a taluni profili di incompatibilità che a suo giudizio non necessiterebbero di ulteriori interventi normativi.

Ove non intervenissero ulteriori modifiche legislative ritenute idonee a rendere l’ordinamento nazionale conforme con quello europeo, la Commissione europea potrebbe presentare il ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell’UE, al fine di far accertare l’inadempimento da parte dell’Italia degli obblighi previsti dal diritto unionale e, in definitiva, di far emettere una condanna ad una sanzione pecuniaria.

 

In allegato:

Anac Audizione Pres. Busia Camera Deputati 10.11.2020
AGCM_Audizione subappalto Camera 4.11.2020
CAMERA-2020-11-09-Dossier-Contenzioso-UE-in-materia-di-subappalto

 

 

 

 

 


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