SUBAPPALTO E COSTI DELLA MANODOPERA – I COSTI DELLA MANODOPERA VANNO SEMPRE INDICATI IN GARA A PENA DI ESCLUSIONE, COMPRESA LA MANODOPERA CHE SARÀ PRESUMIBILMENTE AFFIDATA IN SUBAPPALTO
(Tar Friuli Venezia Giulia, Sezione prima del 12.10.2020 n. 348)
Una società aveva partecipato ad un bando di gara indetto da un comune per l’affidamento di un servizio di Global Service di manutenzione degli edifici comunali adibiti ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici. La società è stata esclusa soprattutto per la questione dell’offerta ritenuta “anormalmente bassa”. La questione constatata dal comune è la non corrispondenza, per il numero di ore di manodopera, tra offerta tecnica e offerta economica. Nel caso specifico c’era una discrepanza di quasi 8 mila ore di manodopera in meno. Queste ore erano state affidate in subappalto, ma senza adeguata giustificazione e senza oneri di sicurezza aziendale. Oltre che questi costi di manodopera non erano indicati correttamente.
Non bastano le giustificazioni economiche della società esclusa per giustificare la sostenibilità delle ore di manodopera affidate in subappalto. La stazione appaltante ha fatto chiaramente riferimento all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 che impone l’indicazione in sede di offerte di tutti i costi della manodopera (diretti e indiretti) e come è ormai pacifico in giurisprudenza, la mancata indicazione di questi costi (a meno che la causa non sia da imputare al bando) comporta l’esclusione del concorrente.
La società esclusa dal bando di gara ha indicato i costi della manodopera nella tabella riferita ai “costi diretti annui e complessivi della manodopera”, da cui era espressamente “esclusa la quota subappaltabile dei lavori, attività specialistiche e in staff”. Come rilevato dai giudici di primo grado, con riguardo alla manodopera subappaltata i relativi costi avrebbero dovuto rinvenirsi nel quadro riepilogativo generale (“Relazione descrittiva delle voci di costo fondamentali nella determinazione dei prezzi formulati nell’offerta economica”), alle voci “Quota servizio informativo, mezzi speciali oneri di ufficio e quota call center interno Rti” e “Servizi specialistici e interventi di terzi (impianti speciali, verde, ascensori, antincendio)”.
Il Codice dei contratti, infatti, specifica che nella presentazione delle domande di offerta vanno indicati dati chiari e immediatamente intellegibili, non una loro faticosa ricerca fra le varie voci di costo.
“Appare quindi corretto il rilievo dell’amministrazione secondo cui la società esclusa avrebbe omesso di esplicitare i costi “indiretti” della manodopera, da cui deriva necessariamente la sua esclusione dalla gara“.
In allegato:
Tar-friuli-sezione prima 12.10.2020-348
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