SISMABONUS ACQUISTI – UTILIZZABILE ANCHE IN CASO DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELL’ASSEVERAZIONE
L’Agenzia delle Entrate conferma che il Sismabonus sugli acquisti per le zone 2 e 3 è ammesso anche se l’impresa di costruzione non ha presentato l’asseverazione sulla classe di rischio sismico, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Con la Risposta 214/E del 14 luglio 2020 l’Agenzia ribadisce quanto affermato di recente con le Risposte ad interpello n .195 e 196 del 30 giugno 2020, con cui era stato chiarito che il “Sismabonus acquisti” spetta agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti in zona 2 e 3 per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º gennaio 2017, ma prima del 1º maggio 2019, anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo. Resta fermo che l’asseverazione va presentata entro la data di stipula del rogito.
Anche nel caso affrontato con la Risposta 214 del 14 luglio scorso, la questione nasce dal fatto che l’impresa di costruzione, che doveva demolire e ricostruire un fabbricato in zona sismica 3, con permesso di costruire richiesto nel 2017 e rilasciato nel 2018, non aveva allegato alla richiesta del titolo edilizio l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio pre e post intervento, pur essendone in possesso.
Ragione del mancato adempimento era il fatto che l’estensione normativa della possibilità di fruire del “Sismabonus acquisti” anche per gli acquisti di immobili ricostruiti in zone sismiche 2 e 3 era avvenuta solo dopo la richiesta del permesso di costruire.
Si ricorda che il “Sismabonus acquisti” spetta, a determinate condizioni, agli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, con il miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico e consente loro di beneficiare, rispettivamente, di una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo d’acquisto dell’unità, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.
Come noto il DL 34/2019 (cd. “decreto crescita”, convertito con modifiche nella legge 58/2019), ha esteso il “Sismabonus acquisti”, inizialmente riconosciuto solo per gli edifici siti in zona 1, anche all’acquisto di immobili “antisismici” ubicati nelle zone sismiche 2 e 3.
Tale ultima estensione, in particolare, ha trovato applicazione a decorrere dagli acquisti effettuati dal 1° maggio 2019 [1].
Tuttavia, sin dal principio, questo ampliamento ha creato delle difficoltà applicative in merito alle modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Intatti, per fruire del Sismabonus in generale, e del “Sismabonus acquisti”, in particolare, a livello procedurale, è necessario che:
- la procedura autorizzatoria degli interventi sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017 [2];
- al titolo abilitativo dei lavori (SCIA o permesso di costruire) sia necessariamente allegata l’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, anche in un momento successivo alla richiesta del titolo stesso, purché entro la data di avvio dei lavori [3].
Tale circostanza, per tutti gli interventi in corso al 1° maggio 2019 ma avviati precedentemente, rendeva di fatto inapplicabile la possibilità di fruire del “Sismabonus acquisti”, ancorché in presenza di tutti i requisiti di legge.
In tal caso, infatti, le imprese, non essendo originariamente interessate all’agevolazione, non avevano acquisito, né depositato l’asseverazione sulla classe sismica dell’edificio, in sede di richiesta del titolo abilitativo dell’intervento edilizio o comunque prima di dare inizio ai lavori.
Oggi, prima con le Risposte 195 e 196 del 30 giugno 2020, poi con la Risposta 214 del 14 luglio 2020 l’Agenzia chiarisce definitivamente i termini della questione.
Il Sismabonus acquisti spetta agli acquirenti di unità immobiliari site nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. È confermato che l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.
Note:
[1] Data di entrata in vigore del DL 34/2019.
[2] Art.16, co.1-bis, del DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013, CM 7/E/2018 e Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.62/2019.
[3] Art.3 del DM 58/2017 come da ultimo modificato dal DM 24 del 9 gennaio 2020 e Risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2018 e n. 64/2019.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941