Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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24.12.2020 - lavori pubblici
SECONDO ANAC LA VALUTAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE DEVE AVVENIRE IN CONCRETO DALLA STAZIONE APPALTANTE E NON PUO’ COMPORTARE L’ ESCLUSIONE AUTOMATICA
Secondo Anac che si è espressa con Delibera del 2 dicembre 2020, n. 1050 l’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, perché non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016 ma è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016. La valutazione dell’inquadramento della omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio quale “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità.
In allegato:
Delibera ANAC del 2 dicembre 2020, n. 1050
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