REGIONE LOMBARDIA – DEROGHE E PRECISAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Regione Lombardia, con l’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19” ha previsto alcune deroghe per la gestione dei rifiuti, al fine di gestire l’emergenza epidemiologica in corso.
Per quanto d’interesse per il settore delle costruzioni, si segnalano le principali novità.
Sommario
■ TERRE E ROCCE DA SCAVO
■ DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI
■ TRATTAMENTO DEI DPI (MASCHERINE, GUANTI ECC.)
■ CAMPAGNE DI TRATTAMENTO CON IMPIANTI MOBILI
■ BONIFICA SITI CONTAMINATI
■ IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
■ COMPILAZIONE MUD E ORSO
TERRE E ROCCE DA SCAVO
I termini previsti per il riutilizzo indicati nelle domande già presentate, inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal produttore, per le dichiarazioni di utilizzo, o dal proponente, per i piani di utilizzo, una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione, attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.
DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI
I rifiuti che si trovano depositati temporaneamente ne luogo di produzione (generalmente il cantiere edile) possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Per quanto riguarda invece il deposito dei rifiuti, che possono essere tenuti in deposito temporaneo fino al termine di un anno, viene innalzato il limite quantitativo, prevedendo l’obbligo di avvio a recupero o smaltimento per i rifiuti che raggiungano i 60 mc di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi, invece di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
TRATTAMENTO DEI DPI (MASCHERINE, GUANTI ECC.)
Regione Lombardia ha chiarito che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.
CAMPAGNE DI TRATTAMENTO CON IMPIANTI MOBILI
I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato all’autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna.
BONIFICA SITI CONTAMINATI
L’Ordinanza regionale non prevede la sospensione degli interventi in corso, riguardanti le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse che, pertanto, debbono proseguire.
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
– in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
– in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%. Il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito, per avvalersi di tale deroga, dovrà inviare una comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco ed ARPA al fine di fornire l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
– in caso di impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo del 20%. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal D.M. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal D.M. n. 161 del 12 giugno 2002. Il Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, per avvalersi di tale deroga, dovrà inviare apposita comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco ed ARPA che: attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e dimostri il rispetto delle indicazioni di cui al punto 16 dell’ordinanza;
– nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto.
L’ordinanza prevede infine che, a fronte delle deroghe autorizzative concesse, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie.
COMPILAZIONE MUD E ORSO
Con la DGR n.3005/2020 recante “Modalità di compilazione dell’applicativo ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Proroga dei termini a seguito dell’emergenza da COVID-19 e modifica allegato A”, analogamente a quanto già previsto a livello nazionale per la presentazione della dichiarazione annuale ambientale MUD, sono stati spostati al 30 giugno 2020 i termini per la compilazione dell’applicativo ORSO e la convalida dei dati relativi all’anno precedente da parte dei Comuni e degli Impianti.
La stessa delibera conferma anche quanto già previsto dalla DGR n. 6511/2017 rispetto alla possibilità, che potrà essere concessa dagli Osservatori provinciali rifiuti in caso di motivata richiesta, di una ulteriore proroga della scadenza non superiore a 30 giorni.
Viene, poi, precisato che il termine del 30 giugno 2020 potrà ulteriormente essere prorogato con decreto del dirigente competente in conseguenza di sopravvenute disposizioni nazionali che modifichino il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
La delibera include, inoltre, alcune specifiche ai contenuti dell’Allegato A “Disposizioni per la compilazione dell’applicativo web ORSO e metodi standard per la certificazione e l’elaborazione dei dati” alla DGR n. 6511/2017 che, per quanto d’interesse, riguardano i casi di applicazione della sanzione ridotta qualora la presentazione della dichiarazione MUD avvenga oltre i termini consentiti.
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