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15.12.2020 - urbanistica

PROROGHE DEI TERMINI IN EDILIZIA LE ULTIME MODIFICHE DI REGIONE LOMBARDIA

Proroghe dei termini in edilizia, ecco le ultime modifiche di regione Lombardia

  1. Proroga dei termini per l’individuazione degli ambiti di esclusione delle aree di rigenerazione urbana
    In considerazione del persistente stato di emergenza epidemiologica COVID-19 Regione Lombardia, con la pubblicazione sul BURL del 5 dicembre 2020 della L.r. regionale 22/2020, ha modificato la L.r. 18/2020 nella parte in cui prorogava la legge 18/2019 (“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente…”) spostando il termine utile per i comuni lombardi, dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021, per definire le aree di rigenerazione urbana.
  2. Proroga dei termini per l’individuazione degli ambiti di esclusione delle aree in cui è possibile recuperare i piani terra esistenti
    conle stesse premesse del putnto precedente, anche per tale caso la proroga per le delibere è il 30 aprile 2021.
  3. CANCELLATA la proroga della validità delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in parola, che prevedeva la conservazione della validità per tre anni dalla relativa scadenza.

Di seguito si riporta un estratto dell’art. 28, comma 2, L.r. 18/2020 (come modificata dalla Lr 22/2020 BURL serie inserzioni n 49 del 30/11/2020):

  1. DIFFERIMENTO DEI TERMINI, di seguito un estratto dell’ 28, comma 2, L.r. 18/2020 (come modificata dalla Lr 22/2020 BURL serie inserzioni n 49 del 30/11/2020):
  1. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ‘Legge per il governo del territorio’ e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 30 aprile 2021 (nuovo inserimento).

 

 

 


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