PART-TIME IN EDILIZIA – COSTITUZIONE DI RAPPORTI IN NUMERO ECCEDENTE IL LIMITE PREVISTO DAL CCNL – CONTRIBUZIONE VIRTUALE SULLE 40 ORE SETTIMANALI – OBBLIGO – CORTE DI CASSAZIONE 12 MAGGIO 2020, N. 8794
La Corte di Cassazione è stata chiamata a affrontare il tema della reale portata della contribuzione virtuale nel caso di contratti part time instaurati in un numero eccedente il limite fissato dalla contrattazione collettiva.
Oltre al principio di diritto di cui fra poco si dirà, la sentenza è interessante per le imprese edili perché non ha condiviso e, quindi, ha cassato la posizione assunta dalla Corte di Appello di Brescia in funzione di giudice di secondo grado.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, un’azienda edile aveva costituito un numero di contratti a tempo parziale superiore al limite fissato dal CCNL applicato dalla medesima azienda.
INPS e INAIL, rilevata la situazione, avevano chiesto al datore di lavoro interessato il versamento della contribuzione virtuale, ossia sulle 40 ore settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Decreto legge n. 244/1995.
Per opporsi ai verbali degli Enti, l’impresa ha adito la via giudiziale uscendo vittoriosa dal secondo grado. Contro tale sentenza, pronunciata, come detto, dalla Corte d’Appello di Brescia, ha presentato ricorso in Cassazione l’INAIL.
In via preliminare, va segnalato come la giurisprudenza di merito (fra cui, nel caso di specie, la Corte cittadina), contesti la posizione espressa da INPS e INAIL e sopra brevemente ricordata.
Secondo la posizione giurisprudenziale di cui trattasi, cioè, alla norma della contrattazione collettiva non può riconoscersi un’efficacia normativa, anche perché la legislazione in materia di part time non rinvia alla predetta contrattazione per la fissazione di limiti di utilizzo del lavoro a tempo parziale.
Pertanto, la violazione di tale norma collettiva non comporta conseguenze sul piano della validità del contratto part time stipulato in eccedenza né sulle sue ricadute previdenziali.
In buona sostanza, per l’orientamento in parola, i contributi non vanno calcolati secondo quanto previsto dal citato art. 29, bensì in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate.
La sentenza in commento, invece, sottolinea come la previsione della contrattazione collettiva volta a limitare i rapporti part-time non produca l’invalidità dei contratti in sovrannumero rispetto a tale limite, ma individua nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite, anche ai fini dell’applicazione del minimale contributivo.
Di conseguenza, in tali situazioni, ossia in caso di costituzione di un numero di contratti part time eccedenti il limite previsto dal CCNL, si produce l’effetto di elevare la retribuzione dovuta (se inferiore) ad una certa soglia che costituisca base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.
In altre parole, gli Enti previdenziali possono chiedere, nella fattispecie di cui trattasi, il calcolo e il versamento delle somme loro dovute sulla base dell’orario contrattuale pieno.
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