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27.03.2020 - tributi

MORATORIA PER IL CREDITO – AGGIORNAMENTO

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Come precedentemente comunicato, il Decreto Legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto “Cura Italia”), al fine di sostenere le imprese danneggiate dall’epidemia ha previsto alcune forme di moratoria per i rapporti finanziari delle imprese colpite.

Di seguito si fornisce un aggiornamento dei suggerimenti operativi e un facsimile per la richieste dei benefici di cui al DL 18/2020, utili ad evitare che dall’eventuale sospensione delle attività derivino conseguenze negative per le imprese.

Infine , ricordiamo alle imprese che non lo avessero ancora fatto, di compilare il breve questionario online che consentirà ad ANCE Brescia di conoscere quali sono le reali esigenze delle imprese. Tali informazioni consentiranno all’Associazione di intraprendere le azioni più efficaci a sostegno del settore.

Sommario

MORATORIA PER IL CREDITO: AGGIORNAMENTO
FONDO DI GARANZIA PMI (DL Cura Italia, Art. 49)
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (DL Cura Italia, Art. 55)
MORATORIA FINANZIAMENTI PMI (DL Cura Italia, Art. 56)
SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA (DL Cura Italia, Art. 57)
MORATORIA PER IL CREDITO
INIZIATIVE DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL CREDITO
► Cassa Depositi e Prestiti
► Banca Intesa Sanpaolo
SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DA INVITALIA
FONDO DI GARANZIA PMI
Allegato: facsimile per la richiesta benefici DL 18/2020

 

FONDO DI GARANZIA PMI (DL Cura Italia, Art. 49)
Le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sono aumentate di 1,5 miliardi di euro. Sono previste numerose facilitazioni per la concessione della garanzia, tra le quali:

■ la garanzia è concessa a titolo gratuito per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto;

■ aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa (da 2,5 milioni);

■ per gli interventi di garanzia diretta (il Fondo garantisce la banca finanziatrice) la percentuale massima di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro. Per gli interventi di riassicurazione (il Fondo garantisce il Confidi) la copertura massima è del 90% dell’importo garantito dal Consorzio fidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura massima dell’80% e l’importo non ecceda 1,5 milioni di euro;

■ ammesse operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo;

■ le Sezioni speciali del Fondo finanziate al Amministrazioni o Enti, possono aumentare la percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

■ per le operazioni oggetto di moratoria di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa in conseguenza;

■ valutazione semplificata delle richieste, restando escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;

■ eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

■ garanzia del Fondo anche in presenza di altre forme di garanzia (anche ipotecarie);per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;

■ aumento del 50 per cento della quota garantita sulle tranche junior coperte dal Fondo, in caso di intervento di ulteriori garanti;

■ avvio di una linea per liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione;

■ amministrazioni di settore, anche insieme alle Associazioni di categoria, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

■ gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% del finanziamento;

■ per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo;

■ possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario per le imprese, anche tramite rilascio di finanziamenti agevolati e di garanzia fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese da definire tramite decreto non regolamentare del MEF .

 

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (DL Cura Italia, Art. 55)
La norma ha la finalità di favorire le imprese che hanno accumulato, in questi anni, crediti deteriorati, sia di natura commerciale, sia di finanziamento. Qualora queste imprese decidessero di cedere questi crediti deteriorati, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, potrebbero usufruire di un vantaggio fiscale (DTA – Deferred tax assets, ovvero imposte differite attive) per ridurre le perdite sui crediti. In pratica, a fronte delle cessioni di crediti vantati verso debitori inadempienti6, l’impresa può trasformare in credito d’imposta una quota di DTA che si può trasformare in credito d’imposta: ipotizzando un’aliquota IRES del 24%, il credito d’imposta sarà pari a 48.000 euro. In definitiva, l’impresa A realizzerà 300.000 euro dalla vendita e 48.000 sotto forma di crediti d’imposta.

Il comma 2 stabilisce le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta: l’impresa creditrice potrà, senza limiti di importo:

■ utilizzarlo in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);

■ cederlo (secondo le procedure dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602);

■ chiederlo a rimborso.

E’ specificato che i crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Questo beneficio non si applica a società in dissesto, a quelle a rischio di dissesto e a quelle in stato di insolvenza.

 

MORATORIA FINANZIAMENTI PMI (DL Cura Italia, Art. 56)
L’art. 56 del DL Cura Italia introduce una moratoria straordinaria per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari e che non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate. La misura dispone che:

1. non possano essere revocati in tutto o in parte le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, fino al 30 settembre 2020;

2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 può essere rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;

4. il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l’acquisto dei beni strumentali.

Per le misure appena elencate, la banca può richiedere l’ammissione, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, con una dotazione di 1.730 milioni di euro.

La suddetta garanzia si estenderà a una quota degli importi così determinati:

1. su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell’entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;

2. su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;

3. su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese. Nella relazione illustrativa viene precisato che “la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento”.

In allegato si veda il facsimile da utilizzare per la richiesta dei benefici di cui al DL 18/2020.

 

SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA (DL Cura Italia, Art. 57)
La norma prevede l’intervento della Cassa Depositi e Prestiti – CDP per supportare le imprese in crisi di liquidità, attraverso strumenti di provvista (Plafond Imprese) e di garanzia a favore delle banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi. In pratica, CDP potrà mettere a disposizione plafond di provvista e/o di garanzia di portafoglio, usufruendo di una garanzia dello Stato che avrà le seguenti caratteristiche: sarà a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per CDP l’accesso alla garanzia sarà a titolo oneroso, prevedendo applicazione di prezzi di mercato. La garanzia pubblica potrà arrivare fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione di CDP: in pratica, poiché la Cassa potrà assumersi un rischio massimo dell’80%, in caso di default del credito/portafoglio sottostante, lo Stato coprirà la perdita per il 64% (l’80% dell’80% di CDP), la Banca il 20%, CDP il 16%. Rispetto al Fondo di garanzia PMI, questo strumento potrà operare liberamente anche su imprese di maggiore dimensione (per esempio, le mid-cap, ovvero le imprese da 500 a 3.000 dipendenti) e potrà garantire portafogli già esistenti (il Fondo PMI può garantire unicamente portafogli nuovi, ossia nuove erogazioni di credito). La dotazione dello strumento è pari a 500 milioni e il moltiplicatore ipotizzato è pari a 20X (in pratica, si potrebbero garantire fino a 10 miliardi di portafogli bancari).

 

MORATORIA PER IL CREDITO
Il 6 marzo scorso, ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un addendum all’Accordo per il credito 2019.

Nel nuovo accordo si prevedono le seguenti misure:

■ estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale di finanziamenti (mutui, leasing e finanziamenti a breve termine), in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese “in bonis” danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 (attualmente l’Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018);

■ l’Addendum sottolinea l’opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo, come, ad esempio: la sospensione dell’intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l’Accordo); la mancata previsione di un aumento del tasso; la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell’Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020;

■ richiesta alle autorità nazionali ed europee competenti di escludere tali accordi di rinegoziazione dall’obbligo di segnalazione in centrale dei rischi. A tale riguardo, l’ANCE ha già sottoposto ai parlamentari italiani presso il Parlamento europeo la richiesta di un immediato congelamento delle regole di vigilanza della BCE per imprese e famiglie, per evitare che l’adesione delle imprese alla moratoria venga valutata alla stregua di un accordo di ristrutturazione del debito, con la conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi;

■ il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato la conferma automatica dell’intervento del Fondo in caso di operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti garantiti nell’ambito dell’Accordo per il Credito 2019 e dell’Addendum 2020.

La garanzia pubblica sarà confermata, senza valutazione del merito di credito di PMI e professionisti, sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine sia all’allungamento della durata.

La conferma riguarderà anche operazioni che prevedano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo e operazioni realizzate da intermediari finanziari non aderenti all’Accordo ma con caratteristiche analoghe a quelle previste dall’Accordo e dall’Addendum.

 

INIZIATIVE DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL CREDITO
► Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti ha ampliato da 1 a 3 miliardi di euro il plafond per il finanziamento delle banche, che saranno erogati a tassi calmierati a Pmi e Midcap (ovvero imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) dalle istituzioni finanziarie aderenti alla “Piattaforma Imprese”. Queste risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali.

Inoltre, per supportare le attività di export e internazionalizzazione, SACE ha previsto interventi per ulteriori 4 miliardi di euro.

Ai seguenti link potrai accedere al Plafond Imprese,

 https://www.cdp.it/sitointernet/it/plafond_a_sostegno_imprese.page

e alla Piattaforma Imprese

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/piattaforma_imprese?contentId=PRD4904

► Banca Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione dei propri clienti delle misure straordinarie.

– Un plafond di 5 miliardi per nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi -1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di istruttoria.

– La sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell’emergenza. La sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle famiglie di tutto il territorio nazionale.

L’ANCE sta approfondendo le iniziative che le altre banche di livello nazionale stanno adottando per far fronte all’emergenza.

 

SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DA INVITALIA
I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza entro il 31 dicembre 2020 o successiva se il finanziamento sia stato già perfezionato. È previsto il corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tali possibilità si applicano anche se Invitalia abbia già adottato la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato per morosità nella restituzione delle rate purché il credito non risulti già iscritto a ruolo

I beneficiari potranno presentare la richiesta di sospensione entro il 30/4/2020.

 

FONDO DI GARANZIA PMI
Ai sensi del Dpcm 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020, l’accesso in forma gratuita al Fondo di garanzia per le PMI, fino al 2 marzo 2021, viene esteso a tutte le piccole e medie imprese italiane.

 

Allegato: facsimile per la richiesta benefici DL 18/2020 (PDF)

► (facsimile in formato Word)


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