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02.04.2020 - tributi

MORATORIA DEI PRESTITI A MICRO IMPRESE, PMI E DITTE INDIVIDUALI FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

Come precedentemente comunicato con news del 13 marzo e del 27 marzo, tra le diverse misure previste dal decreto “Cura Italia” per sostenere la liquidità delle imprese danneggiate dall’epidemia di Covid-19 è prevista anche una moratoria dei prestiti delle micro, piccole e medie imprese (PMI) e delle ditte individuali.

Per questi soggetti vengono congelate, fino al 30 settembre 2020, le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e di canoni in scadenza. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

La normativa prevede espressamente che la sospensione non comporti nuovi e maggiori oneri per le imprese e le banche.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni utili alla presentazione della domanda ricordando, a chi non lo avesse ancora fatto, di compilare il breve Questionario online che ANCE Brescia ha predisposto per conoscere quali sono le reali esigenze delle imprese al fine di intraprendere le azioni più efficaci a sostegno del settore.

 

Misure a sostegno delle imprese

Le misure, per sostenere le imprese danneggiate dall’epidemia di Covid-19, hanno per oggetto:

■ la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte, fino al 30 settembre 2020;

■ la proroga, alle stesse condizioni, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;

■ la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

 

Chi può accedere alla moratoria

Possono accedere alla moratoria le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Si ricorda che sono considerate PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

 

Requisiti richiesti

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione deve essere in bonis, ovvero non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni.

Può ricorrere alla moratoria anche l’impresa che, comunque in bonis, abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

 

Presentazione della domanda

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese a partire dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel DL “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI.

Le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal DL “Cura Italia”.

 

Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione l’impresa deve dichiarare:

■ il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

■ “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

■ di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;

■ di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.


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