MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AD OPERA DEL DECRETO FISCALE
Si informa che l’articolo 49, comma 1-bis del decreto fiscale (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) modifica a partire dal 1° gennaio 2020 gli articoli 83 e 95 del D. Lgs. 50/2016, il Codice dei contratti pubblici.al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del rating di impresa (cd. strumento di valutazione dei requisiti reputazionali di affidabilità dell’impresa nei contratti pubblici), la valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le società benefit.
La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 49 modifica l’art. 83, comma 10, introducendo – tra i criteri premiali relativi al rating di impresa – anche la valutazione dell’impatto generato, come disciplinato per le società benefit in base all’articolo 1, comma 381 lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit (di cui si dirà più avanti).
La disposizione oggetto di modifica prevede l’istituzione presso l’ANAC del sistema del rating di impresa e delle relative premialità, attraverso il quale si rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.
Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. In tale ambito, l’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’11 maggio 2018 è stato presentato da ANAC per la consultazione pubblica un documento di proposta di Linee guida.
I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.
La lettera b) del comma 1-bis introduce, inoltre, l’indicazione del suddetto criterio premiale nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, da parte della stazione appaltante, in novella all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo il comma 13, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell’offerta.
Il vigente comma 13 dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici prevede che, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. La stessa norma che le amministrazioni aggiudicatrici indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
Si ricorda che le società benefit sono società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (art. 1, comma 376 della legge di stabilità 2016). Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società (art. 1, comma 379, legge di stabilità 2016).
La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include, tra l’altro, la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla legge di stabilità 2016 e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla medesima legge (art. 1, comma 382, lett. b)).
Si riporta di seguito il testo della norma in parola.
Art. 49 – Revisione priorità investimenti
1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole:
«L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,»;
- b) all’articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
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