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19.05.2020 - lavoro

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 – CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 546 DEL 13 MAGGIO 2020

È stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Ai sensi della suddetta Ordinanza:

a) il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D. Lgs n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi;
b) viene fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante;
c) viene fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».

L’Ordinanza chiarisce, inoltre, che i protocolli di sicurezza anticontagio per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dall’Ordinanza.
Alla luce di quanto sopra, il datore di lavoro non potrà esimersi dall’obbligo di controllare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro, neppure in presenza di un’autocertificazione.
Le disposizioni del provvedimento producono effetti dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza.
Resta fermo che, per quanto non diversamente disciplinato dall’Ordinanza, oggetto della presente circolare, rimane valido ed efficace quanto disciplinato dal DPCM del 26 aprile 2020.

 

Allegato: Ordinanza RL n. 546 del 13 maggio 2020

 

 

 

 


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