MINISTERO DELLA SALUTE – COVID-19 – QUARANTENA E ISOLAMENTO – INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE – CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2020, N. 32850
Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare 12 ottobre 2020, n. 32850, con la quale ha fornito nuove indicazioni in merito alla durata ed al termine dell’isolamento e della quarantena relativi all’infezione da SARS-Cov-2, alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle nuove evidenze scientifiche.
In primo luogo, il Ministero chiarisce che l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Per quanto riguarda i casi positivi asintomatici, il Ministero chiarisce che le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Per i casi positivi sintomatici, è possibile il rientro in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Con riferimento ai casi positivi a lungo termine, ossia alle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Infine, per quanto concerne i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, il Ministero chiarisce che essi devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Allegato:
Ministero della salute – circolare 12 ottobre 2020 n. 32850
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