MINISTERO DEL LAVORO – ATTREZZATURE DI LAVORO – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI INCARICATI – INTERPELLO n. 1 DEL 23 GENNAIO 2020
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 23 gennaio 2020, ha fornito un parere in merito all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08 nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari.
In particolare, l’art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08 definisce “operatore” sia il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro che il datore di lavoro che ne fa uso. L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati…”. Alla luce di tali disposizioni, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 è considerato operatore e, in quanto tale, deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.
Ciò premesso, la Commissione precisa che, pur essendo il datore di lavoro di fatto parificato al lavoratore, e, di conseguenza, essendo vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo, in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 non trova applicazione l’articolo 87 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, il quale al comma 2, lettera c) stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8. Le suddette sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente si applicano, pertanto, unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Allegato: ML1-2020interpello-sicurezza
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