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10.07.2020 - tributi

LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI – REGOLE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per effettuare, tramite il proprio sito web, la cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi [1] (introdotto da DL “Cura Italia”) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda [2] (previsto dal DL “Rilancio”).

Con il Provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) che i beneficiari dei suddetti crediti, tramite l’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre l’intenzione di optare per la cessione.

Si ricorda che l’art. 122 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”) ha introdotto un principio di cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica.

In particolare, ha stabilito che possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, i seguenti crediti:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020);
  • credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art.28 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C);
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.120 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C);
  • credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art.125 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C).

Di conseguenza, i beneficiari dei suddetti crediti d’imposta possono optare, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite F24, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Dunque, il Provvedimento n. 250739/2020 dell’Agenzia definisce il modello da utilizzare onde effettuare la comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito e chiarisce che essa dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

  • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – il tipo di contratto a cui si riferisce;
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – i mesi a cui si riferisce;
  • l’importo del credito d’imposta ceduto;
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari dovranno a propria volta comunicare l’accettazione, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari potranno quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

 

Note:

[1] Si tratta del credito del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, vedi l’art.65 del DL  18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.

[2] Si tratta del credito d’imposta del 60% canone di locazione, leasing o concessione, riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tale credito è stato introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C).

 

 


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