L’IMMOBILE MUNITO DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, MA REALIZZATO IN MODO DIFFORME DAL PROGETTO, PUÒ ESSERE DEMOLITO SENZA UNA MOTIVAZIONE PARTICOLARE E A PRESCINDERE DAL TEMPO TRASCORSO
Consiglio di Stato, Sez.VI, sentenza n. 8180 del 29 novembre 2019
L’immobile munito di certificato di agibilità, ma realizzato in modo difforme dal progetto approvato, può essere demolito senza una motivazione particolare ed a prescindere del tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione. In questi termini, la sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del Tar Abruzzo- L’Aquila che aveva accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il comune aveva ordinato la demolizione di opere abusive realizzate su immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Nel giudizio di primo grado, i proprietari dell’immobile avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione per difetto di motivazione evidenziando che la costruzione era stata realizzata nel 1966 in base a licenza edilizia, che i lavori erano stati ultimati nel 1969 «con parziale modificazione degli originali elaborati di progetto». Nel medesimo anno era stato rilasciato il certificato di agibilità attestante «la conformità tra il realizzato e l’assentito» e da allora l’Ente locale non aveva formulato alcun rilievo. Tali circostanze avevano ingenerato nei proprietari «l’affidamento sulla legittimità dell’opera realizzata, indotta dal comportamento dell’amministrazione incompatibile con la persistenza in capo al responsabile dell’obbligo di rimozione dell’abuso». Di qui la decisione del Tar secondo cui l’Ente locale avrebbe dovuto «verificare l’esistenza della buona fede degli interessati [e] fornire una specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino […], considerato che la conformità era stata esplicitamente attestata nel procedimento di rilascio della licenza di agibilità».
Diversamente da quanto deciso dal giudice di primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale nel quale il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro: il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, mentre il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Di conseguenza il rilascio del certificato di agibilità non preclude al Comune la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell’oblazione in caso di sanatoria, nemmeno nel caso in cui l’immobile sia stato accatastato. Fermo restando che non sussiste alcun obbligo di motivare l’ordinanza di demolizione adottata a distanza di anni dall’abuso.
Decisione, quest’ultima, che ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale:
– il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento;
– l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale.
Pertanto l’immobile munito di certificato di agibilità, ma realizzato in modo difforme dal progetto, può essere demolito senza una motivazione particolare e a prescindere del tempo trascorso.
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