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10.01.2020 - lavori pubblici

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 – NOVITÀ PER IL CODICE DEI CONTRATTI

Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 304 di ieri 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nota come Legge di Bilancio 2020. La norma è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.
Di seguito vengono illustrate alcune norme della legge che riguardano gli appalti pubblici, con riserva di ulteriore commento:

  • al comma 78 dell’articolo 1 è precisato che “Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;
  • Il comma 258 destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023. Al comma 259 si prevede che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all’articolo 157 del Codice dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal Codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma 260).
  • al comma 259 dell’articolo 1 è precisato che “Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi”;
  • I commi 581-587 mirano ad estendere l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. Il comma 581, inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.
  • Il comma 582 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.
  • Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche – ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali – ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.
  • Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali. Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto. Con il comma 587 l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
  • al comma 586 dell’articolo 1 è precisato che “Le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”.

 

 

 


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