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24.12.2020 - lavori pubblici

LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE CATEGORIA OG12 – IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA NON È SUBAPPALTO, MA MERO SUBCONTRATTO

(Consiglio di Stato, Sezione V, 15 dicembre 2020, n. 8027)

In un appalto, concernente opere di bonifica, non può essere disposta l’esclusione dalla gara per l’aggiudicatario che non abbia dichiarato il ricorso al subappalto per il trasporto dei rifiuti alla discarica. Infatti, la designazione di un’altra impresa per tale attività, non attenendo alle prestazioni oggetto di gara, non può rappresentare un subappalto non dichiarato.

A tale riguardo, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8027 del 2020, ai fini della partecipazione è sufficiente che l’impresa sia in possesso di una qualificazione in OG12 sufficiente a coprire l’importo dell’appalto – oltreché degli altri requisiti previsti dal bando (iscrizione all’ANGA e autorizzazione per i mezzi) – e perciò possa “in astratto” svolgere in proprio il servizio di trasporto alla discarica del materiale di risulta.

Infatti, il servizio di trasposto e conferimento in discarica non configura un segmento delle prestazioni oggetto del contratto di lavori, ma un servizio collaterale prestato dal terzo in una fase ormai finale delle opere di cui all’appalto (avente ad oggetto lavori di realizzazione e bonifica della discarica comunale).

L’affidamento a terzi di tale servizio, inerendo a prestazioni che, seppur necessarie, esulano dalla gara, viene dunque a configurare un’ipotesi di subcontratto, dal quale sorge unicamente l’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice, in base al quale “L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono sub-appalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.

In allegato:
Consiglio di Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8027

 

 


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