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07.02.2020 - tributi

ISA APPROVAZIONE DEL MODELLO BG69U PER LE COSTRUZIONI, DA PRESENTARE NEL 2020

È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA BG69U (con relative istruzioni) che sarà parte della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2020, per il periodo d’imposta 2019.
Con il Provvedimento Prot. n. 27762 del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di sintetici di affidabilità fiscale che dovranno essere compilati dai contribuenti che, nel 2019, hanno esercitato una delle attività per le quali risultano approvati gli Isa [1].
L’approvazione segue il DM del MEF del 24 dicembre 2019 (Nota tecnica e metodologica dell’ISA BG69U in allegato) che ha individuato gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche, per il periodo di imposta 2019.
I modelli, che sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi via Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario incaricato secondo le specifiche che saranno approvate con apposito provvedimento.
Si evidenzia che, in accoglimento delle osservazioni dell’ANCE formulate in sede di approvazione dell’Indice sintetico per le costruzioni, l’ISA BG69U tiene conto dell’incidenza, sugli oneri finanziari, del reverse charge e della ritenuta dell’8% (sui bonifici per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica ed antisismica), oltre che dello split payment.
L’ANCE aveva, inoltre, rilevato l’ulteriore fattore, sempre in termini di incidenza sugli oneri finanziari, legato ai ritardati pagamenti delle pubbliche Amministrazioni che, per le imprese che operano nel comparto delle opere pubbliche, implica la necessità di incrementare il livello di indebitamento per reperire la liquidità necessaria per l’ordinario svolgimento dell’attività.
In accoglimento delle osservazioni formulate dall’ANCE in sede di approvazione dell’Indice sintetico per le costruzioni, l’ISA BG69U, nel Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ISA BG69U, Quadro E (“Dati per la revisione”) è stata prevista la variabile “Ammontare dei crediti verso le pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d’imposta”.
Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (D.L. 50/2017) [2] per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire, come ribadisce la stessa C.M. 17/E/2019, la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
Si ricorda che gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA [3] e che non presentano una causa di esclusione.
In particolare, per quanto riguarda l’ISA BG69U si ricorda che il modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, nel periodo di imposta 2019, come attività prevalente una o più tra le seguenti attività:

39.00.01 – Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia;

41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

42.11.00 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;

42.12.00 – Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;

42.13.00 – Costruzione di ponti e gallerie;

42.21.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;

42.22.00 – Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;

42.91.00 – Costruzione di opere idrauliche;

42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;

43.11.00 – Demolizione;

43.12.00 – Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;

43.13.00 – Trivellazioni e perforazioni;

43.91.00 – Realizzazione di coperture;

43.99.09 – Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

A tal proposito va ricordato che per l’ISA BG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi delle imprese edili devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR [4].

Note:

[1] Cfr. DM del 23 marzo e il DM del 28 dicembre 2018 del MEF sul quale vedi anche ANCE “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale per le costruzioni: approvazione definitiva”.

[2] Il comma 1 dell’art. 9-bis del DL 50/2017 convertito con modifiche dalla Legge 96/2017 ha abrogato l’art. 7-bis del DL 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge 225/2016, originariamente istitutivo degli ISA.

[3] Cfr. sul punto la Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

[4] Cfr. “Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell’AdE” – ID N. 36968 del 4 settembre 2019.


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