Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.12.2020 - lavoro

IRPEF – PREMIO DI RISULTATO – TASSAZIONE AGEVOLATA – PRESUPPOSTI – CCPL 2017 – SCADENZA – CONSEGUENZE 

Come noto, per effetto di una serie di interventi normativi, i premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, godono di un particolare trattamento fiscale, se erogati in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale, nei limiti di 3.000 euro annui pro capite, elevati a 4.000 euro in caso di un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Possono godere dell’agevolazione i lavoratori subordinati del settore privato che abbiano percepito, nell’anno precedente quello di erogazione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

L’agevolazione comporta la possibilità di applicare ai premi come sopra definiti una tassazione agevolata, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali) pari al 10%.

Il presupposto dell’applicazione di tal tassazione è rappresentato dalla previsione del premio nell’ambito di un contratto collettivo di livello territoriale o aziendale.

IL CCPL 24 febbraio 2017 ha previsto che le Imprese possano – su base volontaria e senza necessità di dover sottoscrivere un ulteriore accordo – applicare la tassazione agevolata seguendo le fasi illustrate nel CCPL stesso.

Stante l’imminente inizio della fase di rinnovo del predetto CCPL, consigliamo le imprese che intendessero introdurre in azienda, nei prossimi mesi, un Premio di Risultato a favore dei dipendenti di contattare il Servizio Sindacale di ANCE Brescia per le opportune determinazioni del caso, non ultimo la possibilità di valutare la sperimentazione di un sistema di welfare, anche alla luce dei suggerimenti contenuti nella circolare dell’Associazione diramata il 23 dicembre scorso.

 

 


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