Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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25.09.2020 - lavoro

INPS – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE IN CASO DI MALATTIA – COMUNICAZIONE VARIAZIONE INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ – CIRCOLARE 23 SETTEMBRE 2020, N. 106

L’INPS, con circolare 23 settembre 2020, n. 106, ha comunicato che, con riferimento al processo delle visite mediche di controllo in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Tale calale di comunicazione sostituisce le modalità attualmente in uso, che rimangono valide nei soli casi di indisponibilità del servizio telematico.

L’INPS ribadisce l’onere a carico del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di reperibilità, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di impossibilità di eseguire la visita medica di controllo per indirizzo errato.

L’Istituto specifica che il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:

  • In fase di richiesta di una visita medica di controllo, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
  • Al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di visita medica di controllo e il datore di lavoro abbia acconsentito, in fase di richiesta della visita, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

L’Istituto, peraltro, evidenzia come il nuovo servizio non esoneri il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro.

Allegato:
Circolare numero 106 del 23-09-2020

 

 

 


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