Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.10.2020 - lavoro

INPS – RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – ULTERIORI CHIARIMENTI – MESSAGGIO 23 OTTOBRE 2020, N. 3882

L’INPS, con il messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con i propri precedenti messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 29/2020 del 12/09/2020) e n. 3274 del 9 settembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 24/2020 del 25/07/2020) l’Istituto aveva illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riprendendo quanto già chiarito con tali messaggi, l’INPS ricorda che il termine per la ripresa dei versamenti sospesi era stato prorogato dal citato decreto-legge n. 34/2020, e successive modificazioni, alla data del 16 settembre 2020. Tali disposizioni avevano previsto il versamento dell’importo sospeso in unica soluzione o mediante quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, l’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento, ferma restando l’esclusione del rimborso delle somme già versate:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Con successivo messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 30/2020 del 19/09/2020) l’Istituto ha prorogato il termine di presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 citato, dal 16 settembre 2020, originariamente previsto, al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.

In relazione a tale differimento, da considerare come termine ultimo entro il quale presentare l’istanza sopra citata, con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni che integrano quelle contenute nel messaggio n. 3274/2020, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, nello specifico:

  • entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
  • entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere interamente corrisposto il 50% dell’importo oggetto di sospensione, in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Infine, l’Istituto chiarisce che, per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata valgono altresì le seguenti indicazioni:

– le denunce di variazione, volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio con l’indicazione dei suddetti codici;

– nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati nel presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l’indicazione dei codici di sospensione; le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.

 

Allegato:

Messaggio numero 3882 del 23-10-2020

 

 

 

 

 


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