INPS – PRIME INDICAZIONI SULLA GESTIONE DELL’ISTRUTTORIA DELLE NUOVE DOMANDE DI CIGO – MESSAGGIO 17 GIUGNO 2020, N. 2489
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del 16 giugno 2020 che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, l’INPS ha emanato il messaggio 17 giugno 2020, n. 52, con il quale ha fornito i primi indirizzi operativi relativi alle novità introdotte.
Trattamento ordinario di integrazione salariale
In merito al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’Istituto ricorda che il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso il periodo richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, alla luce delle modifiche che si sono succedute, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:
- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Come già anticipato con nota 7 giugno 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 18/2020 del 13/06/2020), l’Istituto precisa che per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti – sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane – attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
L’Istituto specifica, peraltro, che con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
A tal riguardo, l’INPS chiarisce che, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, l’istanza dovrà essere corredata con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 16/2020 del 30/05/2020).
Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda.
L’Istituto precisa ulteriormente che le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali.
Le ulteriori quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, potranno invece essere richieste con distinta e successiva domanda dai datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5).
Termini di trasmissione delle domande
Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande, l’Istituto ricorda che, secondo il disposto normativo risultante a seguito delle modifiche succedutesi, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Peraltro, al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è previsto che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020, ossia al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
L’Istituto specifica ulteriormente che le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Con riguardo ai datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, l’INPS chiarisce che la domanda può essere presentata nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Con le circolari di imminente pubblicazione saranno forniti ulteriori dettagli sull’argomento.
Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
L’Istituto indica che il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia CIGD relativamente alla durata dei trattamenti non si discosta da quello illustrato per la CIGO e l’assegno ordinario.
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono riconosciuti dalle Regioni e Province autonome.
L’ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, potrà, invece, essere richiesto, una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, direttamente all’INPS, che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.
La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Anche per quanto riguarda i termini generali di trasmissione delle istanze riferite alla CIGD, l’Istituto richiama le indicazioni fornite per la cassa integrazione ordinaria.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
L’Istituto chiarisce che la nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.
L’Istituto chiarisce che nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
Qualora si optasse per la richiesta dell’anticipazione, sarà necessario compilare anche i seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dalla data di trasmissione della domanda, indicata nel protocollo.
Viene chiarito che, in una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale. A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande già autorizzate.
Infine, l’Istituto specifica che, a seguito delle modifiche normative intervenute, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Allegato:
Messaggio numero 2489 del 17-06-2020
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