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20.11.2020 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO INTERVENTI DI CIG COVID-19 – ISTRUZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 13 NOVEMBRE 2020, N. 4254

Con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, previsto dal Decreto Agosto, a favore delle aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione salariale per emergenza COVID-19.

Il messaggio fa seguito alla circolare n. 105 del 18 settembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 32/2020 del 3/10/2020), con cui l’Istituto ha illustrato caratteristiche, misura e condizioni di spettanza del predetto esonero contributivo disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.

Nel messaggio qui illustrato, l’INPS, alla luce dell’autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con decisione del 10 novembre 2020, alla quale l’efficacia delle suddette disposizioni era subordinata, ha fornito le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

In primo luogo, l’Istituto chiarisce che, per fruire dell’esonero in argomento, i datori di lavoro dovranno inviare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104” un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” (“Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/20”), in cui autocertificano i seguenti dati:

  • ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla suddetta retribuzione;
  • importo dell’esonero.

Con riguardo a quest’ultimo punto, l’INPS fornisce una serie di precisazioni necessarie ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero. In particolare, viene specificato che:

  • l’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL;
  • come base di calcolo per la misura dell’esonero, si fa riferimento alla retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, che deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • per determinare la misura dell’esonero, va considerata l’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta (e non eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle predette mensilità).

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui il datore di lavoro intenda avvalersi della misura (per un periodo massimo di 4 mesi). Resta ferma la possibilità di fruire dell’esonero anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove ne sussista la capienza.

L’INPS ricorda, inoltre, che, in caso di accesso all’esonero qui considerato, per la durata del periodo agevolato, il datore di lavoro non può fruire di eventuali trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza COVID-19, salvo il caso in cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.

Per quanto riguarda il termine di presentazione, l’Istituto precisa che la suddetta istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Ricevuta la richiesta e verificati i dati esposti dal datore di lavoro, la struttura INPS territorialmente competente attribuirà alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al medesimo datore di lavoro tramite Cassetto previdenziale.

Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, va utilizzato il nuovo codice causale “L903” (“Conguagli Sgravio Articolo 3 del D.L. n. 104/20”). Nell’elemento <ImportoACredito> verrà indicato il relativo importo.

I datori di lavoro che intendano recuperare l’esonero nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020 (in quest’ultimo caso, qualora non sia possibile con la denuncia corrente) devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Analoga procedura deve essere utilizzata, per recuperare lo sgravio spettante, dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.

 

Allegato:

Messaggio Inps n. 4254 del 13-11-2020

 

 

 

 

 


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