INPS – DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DURANTE IL PERIODO DAL 17 FEBBRAIO AL 17 AGOSTO 2020 – LAVORATORI COMUNQUE LICENZIATI PER G.M.O. DURANTE IL SUDDETTO PERIODO – NASPI – RICONOSCIMENTO – SPETTANZA – MESSAGGIO 1° GIUGNO 2020, N. 2261
Come noto, il legislatore ha disposto la preclusione, e, quindi, il divieto, di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 17 febbraio al 17 agosto 2020.
In considerazione della portata di tale norma, ha posto il dubbio all’Istituto circa la possibilità per i lavoratori ce avessero visto risolto il proprio rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo durante il suddetto periodo di percepire la NASpI.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, specificamente interrogato dall’INPS sul punto, ha sottolineato come non rilevi la nullità del licenziamento di cui trattasi, visto che l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito.
Pertanto, rinforzato dalla posizione ministeriale, l’Istituto, con il messaggio qui in commento, ha confermato, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, l’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.
Tuttavia, l’Istituto sottolinea come tale erogazione avverrà con espressa riserva di ripetizione di quanto corrisposto laddove il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. E perdesse, quindi, il diritto alla prestazione con effetto retroattivo.
Il messaggio, da ultimo, conclude precisando che, qualora il datore si avvalga della facoltà, recentemente introdotta, di revoca del licenziamento, chiedendo contestualmente il trattamento di cassa integrazione salariale per il lavoratore interessato a partire dall’originaria data di efficacia del licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto.
Allegato: INPS – Messaggio 2261 – Allegato
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