INPS – COVID-19 – RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – MESSAGGIO 9 SETTEMBRE 2020, N. 3274
L’INPS, con messaggio 9 settembre 2020, n. 3274, ha fornito le prime indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, l’INPS ricorda che l’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:
– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
L’Istituto chiarisce che resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Con il messaggio in commento, al quale si rimanda, l’Istituto fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.
Vengono, invece, rimandate ad altro successivo messaggio le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Inoltre, viene confermato che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Infine l’Istituto ricorda che resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, per i quali era stata disposta la sospensione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.
Allegato:
Messaggio numero 3274 del 09-09-2020
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