INPS – COVID-19 – LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA – ISTRUZIONI PER IL CONGUAGLIO – MESSAGGIO 23 OTTOBRE 2020, N. 3871
L’INPS, con messaggio 23 ottobre 2020, n. 3871, ha fornito le istruzioni operative per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, per conto dell’Istituto, per le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In via preliminare, l’INPS, richiamando il proprio precedente messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 (v. Newsletter Ance Brescia – n. 21/2020 del 04/07/2020), ricorda che il sopra citato articolo dispone:
- l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Tale tutela, peraltro, viene riconosciuta soltanto a fronte di un procedimento di natura sanitaria. Pertanto è necessario che il lavoratore produca il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26). Qualora, al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC);
- l’equiparazione alla degenza ospedaliera dell’assenza dal lavoro di particolari categorie di dipendenti, c.d. lavoratori fragili, ossia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita. In tal caso è necessario il certificato di malattia rilasciato dal medico curante, in cui siano riportati i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle ASL;
- la riconduzione ad ogni altro evento di malattia comune della malattia conclamata da COVID-19. In tal caso, è sufficiente il certificato di malattia rilasciato dal medico curante, senza necessità di alcun provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Alla luce di tali disposizioni, l’Istituto comunica che i propri uffici territoriali stanno provvedendo all’accertamento del diritto dei lavoratori e, in particolare, al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili”.
In tale contesto, l’INPS chiarisce le modalità con cui il datore di lavoro può venire a conoscenza, nel rispetto della normativa in materia di privacy, della causale del certificato medico fornito dal lavoratore.
Le certificazioni prodotte, considerate accoglibili a seguito della validazione medico legale della Struttura territoriale competente e degli ulteriori eventuali approfondimenti istruttori, andranno ad alimentare apposite tabelle di scambio con le quali saranno fornite informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.
Le informazioni contenute in tali tabelle di scambio circa gli eventi afferenti alle predette tutele (“CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare) verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari, inoltre saranno inviate quotidianamente via PEC all’azienda e tramite e-mail di notifica agli intermediari.
Ciò posto, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena” – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, a seconda della casistica che si presenta – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
In presenza di certificato medico non riconosciuto come afferente a uno degli eventi di cui sopra, il relativo importo eventualmente posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.
In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto l’Istituto comunica che, in questa prima fase, sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020.
L’Istituto si riserva di fornire le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data con successivo messaggio.
Nella circolare, alla quale si rimanda, vengono poi fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati. In particolare, per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, sono stati introdotti i seguenti codici evento, riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena
- MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie
- MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19
Infine, l’Istituto fornisce indicazioni per i datori di lavoro che hanno già conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia. In tal caso, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità indicate nella circolare medesima.
Allegato:
Messaggio-numero-3871-del-23-10-2020
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