Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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27.11.2020 - lavoro

INPS – COVID-19 – ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – CIRCOLARE 24 NOVEMBRE 2020, N. 133

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, all’articolo 6, comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto, ossia 15 agosto 2020, e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’INPS, con la circolare 24 novembre 2020, n. 133, ha riepilogato le caratteristiche del suddetto esonero e ha fornito le istruzioni relative agli adempimenti che i datori di lavoro devono porre in essere per procedere all’ammissione allo stesso.

In primo luogo, l’Istituto precisa che possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati nel periodo decorrente dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. Sono esclusi i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia nonché i contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto part-time, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’esonero le assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

Per quanto riguarda la misura dell’esonero, l’Istituto ricorda che esso è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

L’Istituto precisa, pertanto, che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. In particolare, l’INPS ricorda che non sono oggetto di sgravio, per quanto di interesse:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. n. 148/2015;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L’Istituto rammenta infine che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, essendo consentito, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Infine, l’INPS ricorda che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero è subordinato:

  • al possesso del documento unico di regolarità contributiva;
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D. Lgs. n. 150/2015, ossia:

  1. l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  2. l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

L’Istituto precisa, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Peraltro, l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione, nonché se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Con riguardo a tale ultima previsione, l’Istituto rileva che, nell’attuale situazione, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Cumulabilità con altri incentivi

L’Istituto richiama la previsione normativa in base alla quale l’esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e chiarisce che, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Adempimenti dei datori di lavoro per l’ammissione all’esonero

Per quanto riguarda il procedimento di ammissione all’esonero, l’INPS specifica che il datore di lavoro interessato deve inoltrare, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta.

Infine nella circolare, allegata alla presente e alla quale si rimanda, l’Istituto indica le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens.

 

Allegato:

Circolare numero 133 del 24-11-2020

 

 

 

 


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