INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – RIPRESA DEI RELATIVI VERSAMENTI – ISTRUZIONI APPLICATIVE – MESSAGGIO 20 LUGLIO 2020, N. 2871
Con il messaggio qui in commento, l’Istituto ha diramato le istruzioni applicative concernenti la ripresa dei versamenti ordinari dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Come si ricorderà, infatti, tali versamenti sono stati interessati, per effetto dell’emergenza epidemiologica, da una serie di provvedimenti normativi che hanno disposto prima la sospensione dei termini relativi ai suddetti adempimenti e, in seguito, la proroga della già prevista sospensione.
L’Istituto, quindi, ha ritenuto necessario illustrare le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti entro il 16 settembre 2020, previsti in unica soluzione.
Per quanto di interesse delle imprese con dipendenti, l’INPS precisa che il versamento di cui trattasi deve essere effettuato attraverso F24, compilando la “Sezione INPS” di tale modulo con le modalità indicate nel paragrafo 2.1 del messaggio in commento.
Qualora le imprese beneficiarie della sospensione contributiva non avessero assolto gli adempimenti connessi alla trasmissione del flusso UniEmens, dovranno inviarlo entro il 16 settembre, compilandolo secondo le indicazioni riportate nel paragrafo sopra citato.
Nella stessa sezione del modello F24 dovranno inoltre confluire i contributi alla Gestione Separata per i quali un’impresa si sia avvalsa della sospensione contributiva di cui trattasi.
L’INPS specifica, infine, che, laddove un datore di lavoro intenda avvalersi della rateazione, dovrà trasmettere all’Istituto – esclusivamente in via telematica – la relativa dichiarazione di volontà, utilizzando il format reperibile nel sito internet INPS seguendo il percorso “Prestazioni e servizi”, “Tutti i servizi”, “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Da ultimo, il messaggio ricorda che riprendono anche i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Istituto: al riguardo, sempre entro il 16 settembre p.v. dovranno essere versate, con le modalità di cui al paragrafo 3 del messaggio medesimo, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza dia ricaduta durante il periodo interessato dalla sospensione normativamente prevista.
Allegato:
INPS – Ripresa versamenti contributi
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