Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.01.2020 - lavoro

INPS – CONGUAGLIO 2019 – CIRCOLARE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

L’INPS, con circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2020.
In via preliminare, la circolare in parola sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019” (in scadenza il 16 gennaio 2020), anche con quella di competenza di “gennaio 2020” (in scadenza il 16 febbraio 2020), attenendosi alle modalità indicate, con riferimento alle singole fattispecie, nella medesima circolare.
Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2020” (in scadenza il 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020.
Tutto ciò premesso, l’INPS ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate.

Elementi variabili della retribuzione

L’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

L’Istituto rammenta altresì che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2019), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc…), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2020, salvo il caso di imponibile negativo, in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile

Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, il massimale, pari per l’anno 2019 a euro 102.543,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter, l. n. 438/92) che, per l’anno 2019, è risultato pari a euro 47.143,00, corrispondenti a euro 3.929,00 mensili.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Al punto 6) della circolare, l’Istituto, nel fare rinvio alle istruzione già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010 (v. Notiziario n. 1/2011), ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio INPS n. 101 del 13 giugno 2001).
Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

Fringe benefits

L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), nel testo modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore die beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo aziendale, il citato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 4, lett. a), dispone che, per tale calcolo, si assuma il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km (15.000 x 30% = 4.500 km x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit), rilevabile dalle apposite tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia.

Prestiti ai dipendenti

L’INPS ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza fra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (peraltro, attualmente pari allo 0,00%, come riportato nella circolare in esame) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L’INPS rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019 (v. Newsletter n. 29 del 24 agosto 2019).

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (v. Notiziario n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti.
In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio delle attività.
Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, calcolato sino alla data di effettivo versamento.
Le aziende costituitesi durante il 2019 che, al 31 dicembre dello stesso anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di “febbraio 2020” (31 marzo 2020).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo.
Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 17%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore.
Entro il mese di dicembre 2019, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2020, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta, versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuare l’ammontare, i datori possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.
L’INPS precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W”.

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica (CU), con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Sulle contribuzioni o sulle somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’art. 9-bis del Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 191, n. 166.
Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 13 della circolare in esame, di seguito allegata.

 

Allegato:
Circolare numero 160 del 27-12-2019

 

 

 

 


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