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27.11.2020 - lavoro

INPS – CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI E PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA – ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE – CIRCOLARE 20 NOVEMBRE 2020, N. 132

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia n. 38/2020 del 14/11/2020), per segnalare che l’Inps, con circolare 20 novembre 2020, n. 132, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli minori e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, alla luce delle modifiche introdotte alla relativa disciplina, da ultimo, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

In particolare, l’INPS ricorda che l’articolo 5 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tale congedo può essere fruito esclusivamente nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per periodi compresi tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

La suddetta norma è stata sostituita dalla previsione di cui all’articolo 21-bis del Decreto Legge n. 104/2020, che ha ampliato la possibilità di fruire del congedo anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico e, in particolare, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

È stata inoltre successivamente elevata, fino a sedici anni, l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso ed è stata riconosciuta ai genitori dei figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Con riferimento a tale ultimo caso, l’Istituto ha precisato che i genitori devono presentare la domanda di congedo direttamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Infine è stata prevista la possibilità di avvalersi del suddetto congedo anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

Alla luce delle suddette novità, l’Istituto, ad integrazione delle indicazioni già diramate con precedente circolare n. 116/2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 33/2020 del 10/10/2020), che conservano la loro validità, ha fornito ulteriori istruzioni operative in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19.

In primo luogo, l’INPS ha precisato che il congedo per quarantena disposta con provvedimento del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per contatto verificatosi nei luoghi diversi dal plesso scolastico sopra individuati è fruibile ed indennizzabile solo a decorrere dal 14 ottobre 2020, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data.

Il congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di anni quattordici, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, è, invece, fruibile e indennizzabile solo a partire dal 29 ottobre 2020.

L’Istituto precisa che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 saranno definiti in base alle indicazioni sopra fornite, ferma restando la possibilità di ricorso all’Autorità giudiziaria.

L’Istituto conferma che la fruizione del congedo è incompatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento da parte dell’altro genitore di lavoro in modalità agile, a prescindere dal relativo titolo;
  • la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Tuttavia, l’Istituto specifica che, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

In ordine alle disposizioni sul lavoro agile in presenza di soggetti con disabilità di cui agli articoli 39 del Decreto Legge n. 18/2020 e 21-ter del Decreto Legge n. 104/2020, viene precisato che la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza di cui trattasi è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione, l’INPS sottolinea che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente può essere avanzata esclusivamente per via telematica tramite il Portale web, il Contact center o i Patronati, anche senza riportare nell’immediato gli elementi identificativi del provvedimento e selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”, con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile a tal fine dal richiedente.

L’Inps evidenzia, infine, che saranno fornite successivamente le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente (la quale potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dalla predetta data del 29 ottobre 2020), nonché con riferimento al congedo straordinario per la sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. decreto Ristori bis).

Allegato:

Circolare numero 132 del 20-11-2020

 

 

 

 

 


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