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05.05.2020 - lavoro

INPS – CIGO PER COVID19 – RAPPORTI TRA L’INTEGRAZIONE SALARIALE E L’INDENNITÀ DI MALATTIA – NUOVE ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO – MESSAGGIO 30 APRILE 2020, N. 1822

La precedente circolare INPS 30 marzo 2020, n. 47 (v. Circolare 74/20/RIAS/Gen/624 del 30.03.2020) aveva lasciato dubbi sulla reale portata delle indicazioni dell’Istituto sul comportamento da tenere, da parte delle imprese, nel caso in cui si fosse verificato un evento di malattia comune in presenza di un ricorso alla Cassa integrazione Guadagni Ordinaria per CoViD19.

L’incertezza nasceva dal richiamo, presente nella circolare citata, alla norma del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 che dispone la prevalenza del trattamento di Cassa rispetto all’indennità di malattia, non accompagnato, però, da alcun commento utile a confermare l’applicazione, anche nel caso della CIGO per CoViD19, delle posizioni assunte dall’INPS nel tempo sull’interpretazione di tale prevalenza.

A seguito di numerose richieste di chiarimento, l’Istituto è stato, quindi, costretto a emanare un nuovo messaggio che, pur tardivamente, scioglie la predetta incertezza.

Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS conferma, avuto riguardo alle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto, di seguito riportato schematicamente:
– se durante la sospensione dal lavoro (ossia cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà, quindi, nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali;
– sempre in caso di sospensione dal lavoro a 0 ore, qualora lo stato di malattia sia, invece, precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si potranno registrare due differenti casi:      laddove la totalità del personale in forza all’ufficio, cantiere, squadra o simili, cui il lavoratore appartiene, abbia sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, cantiere, squadra o simili, cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione;

– se l’intervento di cassa integrazione comporta solo una riduzione dell’attività lavorativa settimanale ma non una sospensione a 0 ore, prevale l’indennità economica di malattia.

Il messaggio chiude, infine, prevedendo che le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica anche alla CIG in deroga.

 

Allegato: Messaggio numero 1822 del 30-04-2020

 

 


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