INPS- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER COVID-19 – COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS – INDICAZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 27 APRILE 2020, N. 1775
L’INPS, facendo seguito alle proprie circolari n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020 (v. Circolare 74/20/RIAS/Gen/624 del 30.03.2020), con messaggio 27 aprile 2020, n. 1775, ha fornito chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le imprese che siano state autorizzate alle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ha comunicato le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.
Preliminarmente, l’Istituto, nel messaggio in commento, ha ricordato che per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga in esame non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Viene inoltre chiarito che, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, le suddette fattispecie soggiacciono alla disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, D. Lgs. n. 148/2015, ossia al termine semestrale di decadenza.
L’Istituto ricorda altresì che, durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto fondo applicando le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.
Di seguito forniamo una sintesi degli aspetti di maggior interesse per le imprese, come indicati dall’Istituto nel messaggio in commento.
Prestazioni richieste a conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l’Istituto precisa che le imprese dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Fermo restando che per le autorizzazioni che rientrano nel regime ordinario di cui al decreto legislativo n. 148/2015 devono continuare ad essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”), l’Istituto comunica che per le integrazioni salariali previste dal D.L. n. 9/2020, con causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e dal D.L. n. 18/2020, con causale denominata “COVID-19 nazionale” sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti:
- cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 (causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”): codice “L048”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”;
- cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 (causale “COVID-19 nazionale”): codice “L068”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”;
- cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”) richiesta da parte di datori di lavoro che avessero già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria: codice “L049”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”;
- cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”) richiesta da parte di datori di lavoro che avessero già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria: codice “L069” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020”
Prestazioni a pagamento diretto da parte dell’INPS
Come noto, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale di cui sopra possono richiedere il pagamento diretto del trattamento da parte dell’Istituto.
In questo caso, le imprese devono inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.
Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
Ferme restando le modalità operative sopra descritte, l’INPS precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.
Per ogni altra indicazione si rimanda al messaggio allegato, che non richiede particolari approfondimenti.
Allegato:
Messaggio numero 1775 del 27-04-2020
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