INPS – ANTICIPO DEL 40% DI TRATTAMENTI DI CIG COVID-19 – CHIARIMENTI OPERATIVI – MESSAGGIO 18 NOVEMBRE 2020, N. 4335
L’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che, nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali, l’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 21/2020 del 04/07/2020), l’Istituto ha fornito istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.
Con il messaggio in commento, l’Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti di natura operativa e ha illustrato le novità procedurali per la gestione delle domande.
In particolare, per quanto concerne la richiesta di anticipo del 40% per la cassa integrazione ordinaria, l’INPS chiarisce che, per la presentazione della relativa domanda, è necessario accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, dopo l’autenticazione, a “Servizi per aziende e consulenti” > “Prestazioni e Servizi” e selezionare “CIG Ordinaria”. In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.
L’Istituto evidenzia che per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.
Infine, l’Istituto sottolinea che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendone la modifica.
Allegato:
Messaggio numero 4335 del 18-11-2020
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941