INL – OMISSIONE DEI VERSAMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE – NOTA 17 FEBBRAIO 2020, N. 1436
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare ai quali il lavoratore abbia aderito.
In primo luogo, l’Ispettorato sottolinea che l’adesione volontaria del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, di un obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile al caso concreto. A tale riguardo, il più recente orientamento giurisprudenziale ritiene che il mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integri un inadempimento del datore di lavoro qualificabile come contrattuale. Ne consegue che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.
Alla luce di quanto sopra, l’Ispettorato chiarisce che, sotto il profilo ispettivo, assume rilevanza la decisione delle Sezioni Unite del 9 marzo 2015, n. 4684 che ha definitivamente escluso la natura retributiva del contributo integrativo posto a carico del datore di lavoro dai contratti e accordi collettivi riconoscendone, invece, la natura esclusivamente previdenziale. Di conseguenza, l’INL ritiene che, nel caso di mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro, non possa essere adottata la diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. Piuttosto, a parere dell’Ispettorato, in tale situazione si configura un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…)”. Ciò in quanto, il D.Lgs. n. 252/2005, che detta la disciplina delle forme pensionistiche complementari prevede, in favore delle aziende che dal 1° gennaio 2007 devono trasferire il TFR nelle forme pensionistiche complementari, misure compensative per contenere gli effetti finanziari derivanti dallo smobilizzo del TFR. L’art. 10, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 252/2005 consente infatti una riduzione degli oneri contributivi a carico dell’azienda laddove dispone che “il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
Pertanto, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, l’Ispettorato ritiene che si configuri una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Allegato: INLnota1436-2020
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