INL – CONGEDO PARENTALE – INDENNITÀ GIORNALIERA A FAVORE DEI LAVORATORI TURNISTI – NOTA 14 DICEMBRE 2020, N. 1116
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 14 dicembre 2020, n. 1116, condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha fornito chiarimenti in ordine al riconoscimento dell’indennità giornaliera per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 e s.m., con riguardo ai lavoratori turnisti con qualifica di operaio tenuti a rendere la prestazione di domenica.
In primo luogo, l’INL rammenta che, ai sensi del citato art. 32, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro genitore ed in relazione a ciascun figlio, ha diritto, nei suoi primi dodici anni di vita, di astenersi dal lavoro per il periodo, continuativo o frazionato, previsto dai commi 1 e 2, fruendo dell’indennità contemplata dall’art. 34.
Chiarito quanto sopra, l’Ispettorato riporta quanto già precisato dall’Inps con la circolare n. 41/2006 (cfr. par. 6.2), secondo cui “per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (…) che il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (…) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. “pause contrattuali”.
Alla luce di quanto sopra, l’Ispettorato ritiene che l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.
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