INL – CHIARIMENTI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO RILANCIO – NOTA PROT. 3 GIUGNO 2020, N. 160
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 3 giugno 2020, n. 160, con la quale ha fornito chiarimenti in ordine alle modifiche apportate al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, già convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, da parte del Decreto Legge n. 34 del 20 maggio 2020.
In particolare, per quanto di interesse delle imprese, l’Ispettorato ha fornito precisazioni in relazione alle seguenti materie:
Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
In relazione alle modifiche apportate all’art. 46 del citato D.L. n. 18/2020, che preclude l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, l’Ispettorato sottolinea come l’art. 80 del D.L. n. 34/2020 sia intervenuto modificando il termine di sospensione, originariamente fissato in 60 giorni, in cinque mesi. Nello specifico, non potranno essere avviate procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo. Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
L’Ispettorato evidenzia, inoltre, come sia stata espressamente prevista l’estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del Decreto. Di conseguenza, fino al prossimo 17 agosto, non potranno essere avviate le procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti.
Un’ulteriore modifica riguarda l’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo. In tal caso, è stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro stesso di revocarlo, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento, e, in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Infine, l’INL evidenzia come sia stata aggiunta una specifica disposizione che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle ipotesi in cui il personale interessato, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. L’Ispettorato chiarisce tale disposizione va interpretata nel senso che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto; il divieto permane, invece, in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi
In merito ai versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall’art. 61 del D.L. n. 18/2020, l’Ispettorato rileva che l’art.127 del D.L. n. 34/2020 prevede che siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o con il versamento della prima rata nell’ipotesi di rateizzazione. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall’art. 62 dello stesso D.L. n. 18/2020.
Validità del DURC
In merito alla validità del DURC, l’INL ribadisce che l’art. 81 del D.L. n. 34/2020 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.
Proroga o rinnovi del contratto a termine
L’art. 93 del D.L. n. 34/2020 è intervenuto introducendo la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. A tale riguardo, l’Ispettorato chiarisce che, ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve ricorrere la seguente doppia condizione:
– il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
– il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.
L’INL ribadisce che resta ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
Allegato: INL – NOTA PROT. 160 DEL 3.6.2020
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