INL – APPRENDISTATO – TRASFORMAZIONE DI UN CONTRATTO DI PRIMO LIVELLO IN UN CONTRATTO DI ALTA FORMAZIONE – ESCLUSIONE – SUCCESSIONE CONTRATTUALE – POSSIBILITA’ – CONDIZIONI – NOTA 23 NOVEMBRE 2020, N. 1026
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla possibilità di procedere alla “trasformazione” del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ovvero di consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi.
L’INL ricorda, preliminarmente, come non sia ammessa la trasformazione di un contratto di apprendistato di primo livello, poiché il d.lgs. n. 81/2015 prevede esclusivamente la possibilità di trasformazione di tale tipologia in apprendistato professionalizzante, allo scopo di consentire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti della durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva (v. art. 43, comma 9).
Al riguardo, l’Ispettorato richiama alcune pronunce, per quanto datate, della Corte di Cassazione e le conseguenti posizioni del Ministero del Lavoro (v. interpelli nn. 8/2007 e 38/2010 e circolare n. 5/2013) che concordano sulla possibilità di instaurare un ulteriore rapporto di natura formativa purché finalizzato all’acquisizione di competenze differenti da quelle già possedute.
Pertanto, l’INL conclude per l’inesistenza, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, di ragioni ostative alla successione di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello.
Allegato:
INL NOTA 23 NOVEMBRE 2020 N. 1026
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