INAIL – CERTIFICAZIONI E DENUNCE DI INFORTUNIO DA COVID-19 – CHIARIMENTI
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. Circolare 98/20/RIAS/Gen/87 del 29.04.2020 e Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2020 del 23/05/2020), per segnalare che da alcune Sedi Inail sembrano pervenire alle aziende richieste di denuncia di infortunio per infezione da COVID19 basate su una certificazione medica del tutto inidonea a sostenere la sussistenza di un contagio avvenuto in occasione di lavoro.
A tal riguardo ricordiamo che, come precisato dall’INAIL con circolare 3 aprile 2020, n. 13, il certificato medico dove essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del DPR n. 1124/65 e s.m.i..
A seguito di una verifica, promossa anche da ANCE, i vertici dell’INAIL hanno fornito ampie garanzie sul fatto che l’interpretazione corretta è quella richiamata nella circolare citata.
In particolare, il certificato medico deve riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
In effetti, l’Istituto ha ribadito che solo dalla conoscenza positiva, ovvero in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell’art. 53 del DPR n. 1124/65, per il datore di lavoro decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia.
Pertanto, nel caso di ricezione, da parte del datore di lavoro, di un certificato di infortunio da COVID-19, si rinnova ulteriormente il consiglio di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia, anche per valutare la rispondenza dello stesso ai richiamati contenuti di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/65. In mancanza degli stessi, infatti, si sottolinea l’importanza di accompagnare la denuncia con la precisazione circa l’assenza degli elementi necessari per consentire al datore di lavoro una denuncia completa.
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