GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INDICAZIONI PER L’EMERGENZA COVID-19 – NO A INIZIATIVE “FAI DA TE” NELLA RACCOLTA DEI DATI – COMUNICATO STAMPA 2 MARZO 2020
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il comunicato stampa del 2 marzo scorso, ha fornito risposta ad alcuni quesiti pervenuti all’Autorità, da parte di soggetti pubblici e privati, in merito alla possibilità di raccogliere informazioni circa i sintomi da Coronavirus.
In particolare, le questioni sollevate riguardano, da un lato, la possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, come misura di prevenzione dal contagio, informazioni circa la presenza di sintomi nonché sugli eventuali spostamenti, e, dall’altro, la possibilità per il datore di lavoro di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali e informazioni relative alla sfera privata.
Sul punto, l’Autorità ha ricordato che, le misure d’urgenza attuate nelle ultime settimane, al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus, prevedono che chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni rientranti nella c.d. “zona rossa” debba comunicarlo all’azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base.
Alla luce di tali disposizioni, il Garante sottolinea come l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi da Coronavirus e ai recenti spostamenti di ogni individuo spettino esclusivamente agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Pertanto i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere “a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
In ogni caso, il Garante sottolinea che resta in capo al lavoratore l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tale riguardo, l’autorità rammenta anche che “restano fermi gli obblighi del datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti”.
Il Garante, infine, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza adottare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
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