GARA PUBBLICA – SOLO LA CAUZIONE PROVVISORIA CHE RECA UNA DATA ANTERIORE AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUÒ ESSERE SANATA TRAMITE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 16 gennaio 2020, n. 399)
La mancanza della cauzione provvisoria ovvero la sua irregolarità per incompletezza o per importo insufficiente non costituiscono causa di esclusione dalla gara, potendo essere sanate tramite ricorso al soccorso istruttorio. Va tuttavia operata una distinzione tra totale mancanza della cauzione provvisoria e irregolarità della stessa. Nel primo caso affinché il soccorso istruttorio vada a buon fine è necessario che la cauzione provvisoria in sanatoria abbia efficacia retroattiva, cioè sia di data anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Viceversa nel caso di irregolarità tale retroattività non è necessaria, e la regolarizzazione può essere legittimamente operata con riferimento a una data successiva al suddetto termine.
Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, che in relazione a una fattispecie molto articolata fa il punto sulla controversa questione dei rapporti tra cauzione provvisoria e soccorso istruttorio. La pronuncia contiene anche alcune interessanti affermazioni in materia di accesso agli atti da parte dei concorrenti in relazione alle loro esigenze difensive.
In allegato la pronuncia del Consiglio di Stato Sezione Quinta del 16 gennaio 2020, n. 399.
GARA PUBBLICA – SOLO LA CAUZIONE PROVVISORIA CHE RECA UNA DATA ANTERIORE AL TERMINE DI PRES
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941