EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN REGIONE LOMBARDIA – AUTOCERTIFICAZIONE – DPCM 24 OTTOBRE 2020 – ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 624 DEL 27 OTTOBRE 2020
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, il DPCM 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni del presente Decreto riprendono, in larga misura, quelle già previste dal DPCM 13 ottobre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 34/2020 del 17/10/2020), alle quali si sostituiscono, e si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.
Si sottolineano, di seguito, per quanto di interesse, le principali misure contenute nel provvedimento.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Il Decreto ribadisce, all’articolo 1, l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Viene confermato, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Il provvedimento, peraltro, precisa che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Viene introdotta la raccomandazione, rivolta a tutte le persone fisiche, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, resta fermo anche l’obbligo, per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. È fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza.
Viene, poi, confermata la previsione volta a consentire lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. È, inoltre, consentito lo svolgimento dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Si rileva, ulteriormente, quanto riportato alla lettera ll), dell’articolo 1 in commento, modificata rispetto al precedente DPCM, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industirali e commerciali
Si evidenzia che il provvedimento in parola conferma le disposizioni già contenute nel precedente DPCM, che richiamano il rispetto dei Protocolli anticontagio previsti per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.
Misure di informazione e prevenzione
All’articolo 3 viene rafforzata la raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati nonché di differenziare gli orari di ingresso del personale.
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi, il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nel DPCM 13 ottobre 2020, alla cui illustrazione si rinvia (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 34/2020 del 17/10/2020).
Ad integrazione del DPCM 24 ottobre 2020, in base all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia rimangono in vigore le limitazioni agli spostamenti in orario notturno previste dall’Ordinanza del 26 ottobre 2020, firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. In particolare fino al 13 novembre 2020 sono confermate le limitazioni degli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire un’autodichiarazione, allegata di seguito.
Misurazione della temperatura
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro contenute nell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, tra cui, in particolare, gli obblighi di rilevare la temperatura corporea di tutti i dipendenti prima dell’accesso al luogo di lavoro, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.
In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e astenersi dal recarsi sul luogo di lavoro, dandone tempestivamente comunicazione al datore di lavoro o al suo preposto.
Viene, inoltre, raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Allegato:
ORDINANZA_MINISTERIALE_26_OTTOBRE_2020
ORDINANZA_624_del_27_ottobre_2020
ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020
modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020
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